Sì alla promozione per il lavoratore che svolge mansioni superiori in sostituzione del collega in missione
Va promosso il lavoratore che svolge mansioni superiori alla qualifica
rivestita a causa della sostituzione del collega in missione. Il
diritto all’inquadramento superiore, infatti, sussiste perché il
dipendente in missione non è assente dal lavoro, ma soltanto dall’unità
produttiva in quanto temporaneamente destinato ad altra unità. Così la
Cassazione con la sentenza 2280/10 ha accolto il ricorso di un
dipendente di banca che aveva chiesto il riconoscimento della qualifica
di funzionario di settimo livello in seguito all’espletamento per un
determinato periodo di tempo di mansioni superiori alla qualifica
rivestita (quadro di ottavo livello). Sia in primo che in secondo grado
i giudici avevano dato torto al dipendente ritenendo insussistente il
diritto al superiore inquadramento quando il lavoratore sostituito è
assente per missione. Ma la sezione lavoro del Palazzaccio è stata di
diverso avviso e, nel ribaltare il verdetto d’appello, ha rinviato la
causa che dovrà essere riesaminata alla luce del seguente principio di
diritto: «Per lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto di lavoro, la cui sostituzione da parte di altro lavoratore
avente una qualifica inferiore non attribuisce a quest’ultimo il
diritto alla promozione, ai sensi dell’articolo 2103 Cc, deve
intendersi soltanto quello che non sia presente in azienda a causa di
una delle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto di
lavoro e non anche quello destinato, per scelta organizzativa del
datore di lavoro, a lavorare fuori dell’azienda o in altra unità o
altro reparto o, ancora, inviato a partecipare ad un corso di
formazione».