Sì alle sigle sugli scontrini per le spese sanitarie
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 10/E del 17 febbraio ha ripercorso i dettami a carico del contribuente su obblighi e adempimenti che gli consentano di fruire del beneficio fiscale della detrazione per spese sanitarie.
L’occasione
è legata al quesito di un dottore commercialista che ha chiesto,
tramite il proprio ordine professionale, di sapere se, ai fini della
deduzione o della detrazione d’imposta, l’indicazione della natura del
prodotto acquistato debba avvenire esclusivamente mediante la dicitura
“farmaco” o “medicinale”, se è eventualmente possibile integrare le
informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti e se è ancora
obbligatorio conservare la prescrizione medica.
Diciture sullo scontrino
Per beneficiare della detrazione d’imposta per l’acquisto di medicinali è necessaria la specifica sullo scontrino dell’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco.
Per evitare abusi, in ordine all’indicazione della natura del prodotto acquistato, è sufficiente che lo scontrino rechi la dicitura generica di “farmaco” o di “medicinale”, alla quale sono però equiparabili anche sigle chiaramente
riferibili ai farmaci come “Otc” (medicinale da banco) e “Sop” (senza
obbligo di prescrizione), abbreviazioni come “med.” e “f.co”, e termini
come “omeopatico” o “ticket”.
Via libera anche alla dicitura “omeopatico”, perché è riconosciuta la natura di medicinale dei prodotti omeopatici.
Per quanto riguarda invece le preparazioni galeniche,
cioè i medicinali preparati in farmacia in base a una prescrizione
medica destinata a un determinato paziente o in base alle indicazioni
della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli
stati dell’Ue, l’Agenzia ribadisce che ai fini dell’indicazione della
natura del prodotto venduto può essere riportata la dicitura “farmaco”
o “medicinale” e per la qualità l’espressione “preparazione galenica”.
Divieto di documenti integrativi
Non è
invece possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con
altri documenti, come ad esempio copia della ricetta con il timbro
della farmacia, del foglietto illustrativo o dell’Annuario
farmaceutico: ai fini della fruizione del beneficio fiscale, il
documento di spesa deve infatti necessariamente riportare natura e
qualità del prodotto (oltre che quantità).
No alla fotocopia della ricetta
Sempre sulle spese sanitarie il contribuente può tirare un sospiro di sollievo perché non c’è più l’obbligo di conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base: la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla diciture sugli scontrini.