Si applicano una sola volta le imposte sulle pertinenze della prima casa nuova
Le Entrate chiariscono con la circolare 10/E del 12 marzo 2010,
il problema della tassazione delle pertinenze quando si compra la
“prima casa” di nuova costruzione. Si tratta, in particolare,
dell’ipotesi di cessione di un’abitazione e due box, cantine o posti
auto.
Alcuni uffici, infatti, ritenevano applicabili più imposte di
registro, ipotecaria e catastali in misura fissa, in relazione al
trasferimento di ciascuna pertinenza, quando queste scontano aliquote
Iva differenziate. Questo può infatti accadere proprio quando si compra
la prima casa di nuova edificazione (che sconta l’Iva del 4%):
l’aliquota agevolata è applicabile solo alla cessione del fabbricato
abitativo e limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria
catastale C/2, C/6 e C/7, mentre le pertinenze ulteriori scontano
l’aliquota del 10 o 20 per cento. Quindi alcuni uffici, in queste
situazioni, applicavano, a ogni pertinenza trasferita oltre la prima,
più imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (totale
ben 504 euro per ogni trasferimento). Per le Entrate, invece, posto che
occorre che esista un “nesso causale” tra i vari trasferimenti, in
questi casi le imposte di registro, ipotecarie e catastale in misura
fissa si applicano una sola volta, a prescindere dall’aliquota Iva,
anche diversa, applicabile alle diverse pertinenze.