Sì definitivo alla nuova legge sull’opposizione al decreto ingiuntivo
La Camera ha approvato in via definitiva la nuova legge che riguarda le opposizioni a decreto ingiuntivo. Il via libera dell’aula di Montecitorio è giunto all’unanimità ed è stato salutato con «soddisfazione» dai deputati del Pd, Mario Cavallaro e Tino Iannuzzi che avevano presentato una specifica proposta di legge con i colleghi Andrea Orlando, Anna Rossomando e Lanfranco Tenaglia.
Indispensabile discipinare gli effetti della sentenza della Cassazione del 2010
«Le nuove norme – spiegano – sono indispensabili e urgenti per disciplinare, sia per il futuro che per i giudizi in corso, gli effetti della decisione assunta nel settembre del 2010 dalla Cassazione che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ha collegato la riduzione dei termini di costituzione alla mera proposizione della opposizione». Secondo Cavallaro e Iannuzzi «si sarebbe affermato così un pericoloso e grave automatismo, che stravolgerebbe 60 anni di giurisprudenza univoca e consolidata della Cassazione, formatasi fin dagli anni `50».
Si sarebbero estinte migliaia di opposizioni
Il nuovo orientamento sancito dalle Sezioni Unite, infatti, rischiava di travolgere i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in corso, a causa della possibile dichiarazione di improcedibilità nei casi in cui la costituzione in giudizio dell’opponente non fosse avvenuta nel termine dimezzato di 5 giorni. Senza una modifica legislativa «ne sarebbe derivata – spiegano i deputati – una grave lesione delle garanzie costituzionali del giusto processo e del legittimo affidamento dei cittadini, pregiudicando la certezza delle situazioni economiche e rischiando di creare un danno gravissimo a un gran numero di persone e operatori economici che si vedrebbero privati di ogni giustizia, molto spesso in giudizi proposti nei confronti di banche, assicurazioni e soggetti gestori di contratti di massa».
Che cosa prevede la nuova legge approvata
Il primo articolo incide sulla disciplina generale del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sopprimendo la previsione della riduzione a metà dei termini di comparizione, che ha dato origine alle divergenti interpretazioni giurisprudenziali. Il secondo articolo ha una norma interpretativa applicabile ai procedimenti in corso che conferma l’orientamento consolidato della Cassazione precedente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 19246/2010. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura penale si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore prevista si applica, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario previsto dall’articolo 163-bis, primo comma.