Si possono riconoscere anche attività precedenti a delibera di ammissione a gratuito patrocinio
Sempre in tema di gratuito patrocinio, con la sentenza n. 24729,
depositata il 23 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che è
illegittimo escludere dalle spese legali le attività prodromiche
all’atto introduttivo del giudizio anche se precedenti alla delibera di
ammissione al gratuito patrocinio.
Secondo gli Ermellini, deve ritenersi errata la decisione del giudice di
merito che esclude dalla liquidazione dei diritti di procuratore e dei
onorari di avvocato una serie di voci relative all’attività propedeutica
e concomitante con la redazione dell’atto introduttivo del giudizio in
favore del difensore laddove la delibera di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato in favore della parte è stata emessa successivamente
alla data di introduzione del giudizio.
Come si legge nella sentenza il ricorrente aveva dedotto che
“l’ordinanza impugnata ha trascurato di trarre le logiche conseguenze
dal fatto che, dovendo il Consiglio dell’Ordine degli Awocati accertare
la non
manifesta infondatezza delle pretese di colui che chiede l’ammissione al
gratuito patrocinio, esso
è tenuto necessariamente ad esaminare l’atto introduttivo del giudizio o
la comparsa di
costituzione, così come nella fattispecie aveva preso atto dell’atto di
reclamo ex art. 669
“terdecies” c.p.c. e di tutta l’attività propedeutica e concomitante
alla redazione dell’atto
introduttivo”.
Per i Supremi Giudici la censura è fondata. Nel caso di specie infatti
l’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio era stata depositata
antecedentemente al deposito dell’atto in ordine al quale era stata
richiesta.
Ma, scrive la Corte , condizionare gli effetti della delibera di
ammissione alla sua data di emissione, che deve avvenire entro 10
giorni, porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante
per un fatto ad esso non addebitabile.
In sostanza, spiega la Corte, il Consiglio dell’Ordine per valutare la
non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con
l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, deve necessariamente
esaminare l’atto introduttivo del giudizio e tutta
l’attività ad esso connessa, come le voci in ordine alle quali non è
stato
riconosciuto il diritto al compenso.
Per questo si deve ritenere che l’ammissione al gratuito patrocinio sia
awenuta con decorrenza dal deposito dell’atto in cancelleria.