Si può proporre azione di arricchimento anche se è proponibile azione restitutoria
In tema di azione generale di arricchimento (art. 2041 c.c.), con la
sentenza n. 25554, depositata il 30 novembre 2011, la Corte di
cassazione ha stabilito che può essere proposta l’azione di
arricchimento indipendentemente dalla possibilità di proporre azioni
restitutorie. La sentenza è sentenza della terza sezione civile che
accolto il ricorso di una donna che in seguito alla fine della
convivenza con il suo compagno, chiedeva il pagamento per interno dei
mobili che aveva acquistato. Pur rigettando la richiesta della donna, la
Corte ha però sottolineato che l’offerta di restituzione dei beni
mobili non impedisce alla donna di esperire l’azione di arricchimento.
In particolare, cassando la sentenza con rinvio, la Corte, riprendendo
una sentenza dell’88 (Cass, 3 maggio 1988, n. 3295), ha spiegato che “la
proponibilità, da parte del proprietario di un bene, dell’azione di
arricchimento, nei confronti del terzo che ne abbia goduto senza titolo,
al fine di essere indennizzato del pregiudizio subito, (pari al
corrispettivo per il godimento da parte dell’arricchito del bene), va
riconosciuta indipendentemente dalla possibilità del proprietario
medesimo di chiedere la restituzione del bene”. Secondo la Corte infatti
tale seconda azione “non previene né elimina il danno verificatosi
prima del suo utile esercizio, o anteriormente all’offerta di
restituzione, e, quindi, non configura un rimedio di esso, idoneo ad
escludere la prima azione alla stregua del suo carattere sussidiario”.