Sicurezza: RUP deve sorvegliare anche durante la fase di svolgimento dei lavori
A carico del responsabile unico del procedimento grava una posizione
di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase
genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma
anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere
un’attività di sorveglianza del loro rispetto. E’ questo il principio
ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la
sentenza 15 novembre 2011, n. 41993.
Nel caso di specie il giudice di prime cure condannava per il delitto
di cui all’art. 589 c.p. per omicidio colposo, il responsabile del
procedimento amministrativo di lavori pubblici e responsabile dei
lavori, il coordinatore in materia di sicurezza e il titolare della
ditta subappaltatrice, rispettivamente a 6 mesi di reclusione il primo e
a 5 mesi di reclusione gli altri due con l’ulteriore risarcimento danni
in favore della parte civile. Ai tre, infatti, era stato addebitato di
avere consentito, in violazione degli obblighi di sicurezza a loro
carico gravanti, che un operaio, intento alla posa in opera della
copertura di una piscina, lavorasse in totale assenza delle opere di
protezione collettiva previste dal piano di sicurezza e senza
precauzioni atte ad evitare la caduta dall’alto. In tale frangente
l’operaio cadeva da un’altezza di circa 10 m. decedendo per gravi
lesioni al capo.
La situazione viene confermata anche in secondo grado, ad eccezione del
titolare della ditta dichiarando l’estinzione del reato a suo carico
per morte dell’imputato. Il ricorso per cassazione procede solo per il
responsabile del procedimento amministrativo di lavori pubblici, in
quanto quello presentato dal coordinatore in materia di sicurezza è
dichiarato inammissibile per presentazione tardiva.
Sul responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 494 del
1996, incombe l’obbligo delle verifica delle condizioni di sicurezza del
lavoro in attuazione dei relativi piani (art. 4 ed art. 5, co. 1, lett.
a) d.p.r. cit.). Inoltre, il responsabile del procedimento provvede a
creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento
risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel rispetto della
sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra
disposizione di legge in materia.
Sommando i diversi compiti a carico del responsabile deriva quella posizione di garanzia ai compiti di sicurezza non
solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di
sicurezza, ma anche durate il loro svolgimento, ove è previsto che
debba svolgere un’attività di sorveglianza del loro rispetto.
Da ciò ne consegue che in ogni caso era onere del RUP, a fronte di
modifiche progettuali, in adempimento degli obblighi sopra richiamati,
controllare la adeguatezza dei piani di sicurezza alla salvaguardia
dell’incolumità dei lavoratori.
Né il lamentato comportamento negligente della persona offesa (che non
avrebbe utilizzato le cinture), può escludere la rilevanza causale della
condotta omissiva dell’imputato. Infatti, «la condotta colposa del
lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola
sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile
all’area di rischio propria della lavorazione svolta».
La vittima ha subito l’infortunio mentre svolgeva, senza alcuna
abnormità di condotta, la sua ordinaria attività di lavoro. Da qui il
rigetto del ricorso da parte dei giudici del Palazzaccio e la condanna al pagamento delle spese processuali.