Sicurezza “semplificata” nei piccoli cantieri
Il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha
emanato una circolare esplicativa, la n. 30/2009, in merito alla
applicazione delle disposizioni dell’art. 90, comma 11, del d. lgs. 9
aprile 2008, n. 81 così come corretto dal decreto legislativo 3 agosto
209, n. 106.
L’art. 90 “Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori”, al comma 3 dispone che nei cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea, il committente, anche nel caso in cui coincida con
l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore
per la progettazione.
Fanno eccezione i lavori privati non
soggetti a permesso di costruire in base alla vigente normativa, e
comunque di importo inferiore ad Euro 100.000, laddove le funzioni del
coordinatore per la progettazione sono invece svolte dallo stesso
coordinatore per la esecuzione dei lavori, potendo così il committente
nominare una sola figura, fatta fede alla non complessità del cantiere.
Il CSE sarà pertanto soggetto in aggiunta, a tutti gli obblighi
derivanti dall’articolo 91 “Obblighi del coordinatore per la
progettazione”, sin dalla sua nomina che sarà necessariamente
contestuale all’affidamento dell’incarico di progettazione.