Sicurezza stradale: Anas responsabile per il guard rail pericoloso
Un principio importante in materia di responsabilità aquiliana dell’Anas quello stabilito dalla Suprema Corte, secondo la quale l’ente di gestione delle strade è responsabile nel caso di guard rail pericoloso ed è obbligato a risarcire chi riporta lesioni o muore in un incidente stradale proprio in conseguenza del guard rail. Nel caso in esame, che Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti” riporta in commento, infatti, il giudice di legittimità ha accolto il ricorso della moglie e del figlio di un uomo che percorreva una strada provinciale, sotto la tutela dell’Anas, che era rimasto ucciso in un incidente stradale dopo essere finito contro il guard rail che, come una lama, ne aveva provocato la morte. Nei primi due gradi di giudizio la domanda giudiziale volta al risarcimento del danno era stata respinta, ma la terza sezione civile della Cassazione ha ribaltato i due precedenti verdetti accogliendo i motivi di ricorso proposti dai parenti chiarendo che “la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche”. Inoltre, “per le strade aperte al traffico l’ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa – ed a maggior ragione per un’anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati, è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno. Ma v’è di più: “l’ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ,ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima -al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto- integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode”. Gli ermellini hanno, quindi, ritenuto applicabile l’art. 2051 c.c.. anche nel caso di specie e potremmo dire anche per analogia, a tutti gli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito in relazione alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione. Anche perché, concludono i giudici di piazza Cavour in riferimento proprio al caso in questione “la funzione del guard rail è ontologicamente quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l’autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale”.