L’altra settimana Il Ministro del Lavoro Sacconi disse: “Non permetterò a nessuno di dire che il governo abbassa la guardia su questo fronte”. Invece, è successo esattamente il contrario, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto correttivo al Dlgs 81/08 (Testo Unico sicurezza sul lavoro), che ovviamente non entrerà subito in vigore, perchè dovrà passare al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, delle commissioni parlamentari e delle parti sociali.
Da come la racconta l’Esecutivo, questo decreto aumenterebbe la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma si è badato bene dal pubblicarlo nel sito del Governo.
Analizziamo nei dettagli alcune di queste modifiche:
Art 14 del Dlgs 81/ 08 (Disposizioni per il contrasto di lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori):
Il comma 1 è stato praticamente sostituito, adesso per sospendere un attività imprenditoriale non basteranno più delle “gravi e reiterate” violazioni, ma ci vorranno “gravi e plurime” violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, cioè almeno 3,
Lettera c, comma 4: prima c’era una sanzione pecuniaria aggiuntiva unica di 2500 euro, rispetto al comma 6, adesso, la sanzione scende a 1500 euro nel caso di sospensione di lavoro irregolare, mentre è di 2500 euro, nel caso di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Comma 10: Per il datore di lavoro che non ottomperava al provvedimento di sospensione, c’era l’arresto fino a 6 mesi, adesso ci sono due ipotesi, l’arresto fino a 6 mesi nell’ipotesi di gravi e plurime violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2500 euro a 6400 euro, nel caso di sospensione per lavoro irregolare.
E’ stato aggiunto un comma 11 bis, in cui si dice chiaramente che il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare, non si applica nel caso di primo lavoratore occupato dall’impresa che non abbia mai avuto in precedenza dipendenti.
Art 25 del Dlgs 81/08 (Obblighi del medico competente):
Lettera e: prima il medico competente doveva consegnare al lavoratore, in caso di licenziamento, tutta la documentazione sanitaria in suo possesso.Adesso gli consegna copia della cartella sanitaria di rischio, la quale deve essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro, mentre l’originale della cartella sanitaria viene conservata dal datore di lavoro per almeno 10 anni.
Art 41 del Dlgs 81/08 (Sorveglianza Sanitaria):
Lettera a: Prima il medico competente effettuava la sorveglianza sanitaria in base alla normativa vigente, alla direttive europee, nonchè dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all’articolo 6, ma il Governo Berlusconi ha pensato bene di cancellare, in base alle direttive europee.
Lettera e: si cancella il divieto della visita medica preassuntiva, violando lo Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 1970).
Inoltre si istituisce l’obbligo della visita medica alla ripresa del lavoro, dopo una lunga malattia (almeno sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansioni.
Art 42 del Dlgs 81/08 (Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica):
Comma 1: Prima in caso di inidoneità alla mansione specifica , un lavoratore, ove possibile veniva adibito ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, e in caso di mansione inferiore, conservava la retribuzione corrispondente alla mansione svolta, nonchè la qualifica originaria.Adesso conserva lo stesso la retribuzione corrispondente in caso venga adibito a mansione inferiore, ma non la qualifica originaria.
Art 55 del Dlgs 81/08 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente):
L’articolo 55 è stato completamente riscritto.Prima per il datore di lavoro che ometteva la valutazione dei rischi, c’era l’arresto da quattro a otto mesi o in alternativa l’ammenda da 5000 a 15000 euro, adesso l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2500 a 6400 euro.
Per le aziende che esponevano i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni e mutageni e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica amianto, c’era l’arresto da 6 mesi ad un anno, adesso la pena dell’arresto scende da quattro fino a 8 mesi.Inoltre molte sanzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti sono state dimezzate.
Art 56 del Dlgs 81/08 (Sanzioni per il preposto):
Anche l’articolo delle sanzioni per il preposto è stato completamente riscritto.
Prima il preposto che non vigilava sull’osservanza dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, di sicurezza sul lavoro, di uso di DPI a loro disposizione, che faceva riprendere l’attività lavorativa in caso di un pericolo grave ed immediato, che non segnalava al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia in ogni altra situazione di pericolo, venivano puniti con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2000 euro, adesso con l’arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda da 400 a 1200 euro.
Art 57 del Dlgs 81/08 (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori):
Anche l’articolo 57 è stato completamente riscritto.
Si aumenta la sanzione per i progettisti: sono l’arresto fino a 6 mesi (prima era fino ad un mese) o l’ammenda da 1500 a 6000 euro (prima era da 600 a 2000 euro).
E non come ha detto Sacconi che la sanzione massima per i progettisti è 20 mila euro.
Per quanto riguarda i fabbricanti e i fornitori la sanzione scende: sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi (prima era da quattro a otto mesi) o con l’ammenda da 10 mila a 40 mila euro (prima era da 15 mila a 45 mila euro).
Anche per gli installatori la sanzione sale: sono puniti con l’arresto fino a 3 mesi (anche prima era così) o con l’ammenda da 1200 a 5200 euro (prima era da 1000 a 3000 euro)
Art 58 del Dlgs 81/08 (Sanzioni pe il medico competente):
Anche l’articolo 58 è stato completamente riscritto.
Il medico competente che non consegnava al datore di lavoro, alla cessazione del suo incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, al lavoratore, in caso di licenziamento, la documentazione sanitaria in suo possesso, veniva punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 500 a 2500 euro.Adesso con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro.
Il medico competente che non effettuava la sorveglianza sanitaria, che non istituiva le cartelle sanitarie di rischio, che non forniva informazioni sulla sorveglianza sanitaria ai lavoratori e a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, era punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 1000 a 4500 euro.Adesso con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1200 euro.
Art 59 del Dlgs 81/08 (Sanzioni per i lavoratori):
Anche l’articolo 59 è stato completamente riscritto.
Si aumenta le sanzioni per i lavoratori che non osservavano le disposizioni impartite dal datore di lavoro, che non utilizzavano correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche i dispotivi di sicurezza, che non usavano correttamente i DPI, ecc.
Prima il lavoratore era punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro.Adesso con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro.
Art 60 del Dlgs 81/08 (Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci di società semplici ed operanti nel settore agricolo):
Anche l’articolo 60 è stato completamente riscritto.
Prima i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori del settore agricolo, che non utilizzavano attrezzature di lavoro conformi, che non utilizzavano i DPI, venivano puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 200 euro.Adesso con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 100 a 500 euro.
Mentre sparisce la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro, in caso non siano muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora svolgano la propria attività in caso di regime di appalto o subappalto.
Art 68 del Dlgs 81/08(Sanzioni per il datore di lavoro):
Anche l’articolo 68 è stato completamente riscritto.
Il datore di lavoro
che non vietava l’accesso ai lavoratori in luoghi di lavoro in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo di vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, era punito con l’arresto da 6 a dodici mesi o con l’ammenda da 4000 a 16000 euro.Adesso con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2500 a 6400 euro.
Art 71 del Dlgs 81/08 (Obblighi del datore di lavoro).
Prima il datore di lavoro quando sceglieva le attrezzature di lavoro, doveva sottoporle alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza, adesso sempre in base ai requisiti minimi di sicurezza, ma solo quando in presenza di elevati livelli di rischio, la loro adozione ne garantisca una significativa riduzione.
Queste sono solo alcune delle modifiche al Testo Unico, ma già bastano per capire lo stravolgimento al quale è stato sottoposto. Le cose non stanno purtroppo come dice Sacconi, perchè è evidente che in questo provvedimento si abbassa drammaticamente la guardia sulla sicurezza sul lavoro. La verità bisognerebbe conoscerla sempre, fino in fondo.