Sicurezza sul lavoro, in presenza di una delega formale la responsabilità dell’imprenditore è circoscritta alla ‘vigilanza’
La delega non fa venir meno l’obbligo di vigilanza. Tuttavia, come il TU sulla sicurezza del lavoro chiarisce, si parla di una vigilanza “alta”, che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato e che si attua anche attraverso i sistemi di verifica e controllo. “La vigilanza, quale che ne sia l’esatta estensione, di certo non può identificarsi con un’azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante. Se così non fosse, l’istituto della delega si svuoterebbe di qualsiasi significato.”. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 10702 del 19 marzo 2012, ha assolto con formula piena – annullando la sentenza di condanna della Corte d’Appello in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro – la rappresentante legale di una società cui era stato mosso l’addebito di aver consentito che un dipendente procedesse al taglio di alcune piante a bordo del cestello di un mezzo meccanico denominato “ragno”, senza l’adozione delle necessarie precauzioni, con la conseguenza che il lavoratore veniva in contatto con la linea elettrica a media tensione che si trovava nei pressi, riportandone lesioni letali. Nell’atto costitutivo della società era contenuta una formale delega, nei confronti di un soggetto diverso dalla legale rappresentante, relativa agli aspetti operativi della gestione, comprensivi della sicurezza del lavoro che, come precisano gli Ermellini, “ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alia gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda, come si è accennato, precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni.”.