Siete rimasti a terra? Ecco come farvi rimborsare
I più fortunati hanno prolungato con piacere il loro soggiorno, ma
migliaia di turisti hanno dovuto abbandonare il sogno della vacanza, o
sono rimasti bloccati negli aeroporti internazionali senza poter
rientrare, sballottati da un posto a un altro, privi di informazioni
adeguate. Semplicemente in attesa. La nube di cenere si starebbe
dissipando e l’intero spazio aereo italiano è stato riaperto, ma i
dubbi dei consumatori rimangono. L’emergenza sarebbe stata gestita male
da parte delle compagnie aeree e dei tour operator e non c’è chiarezza
sui diritti dei consumatori.
«Si tratta di causa di forza maggiore – ha dichiarato
l’avvocato Angelo Pisani, Presidente Nazionale dell’associazione Noi
Consumatori.it – ma questo non giustifica il fatto che ai passeggeri
non sia stata data alcuna assistenza, né sono stati spiegati i loro
diritti, secondo quanto sancito dalla Carta dei diritti del Passeggero,
né c’è stata alcuna chiarezza sui tempi, modi, mezzi, rimborsi,
scadenze». E a rimetterci sono stati soprattutto i consumatori. Perché
se i danni maggiori, determinati dalla cancellazione dei voli, non sono
colpa di nessuno, molti danni aggiuntivi avrebbero potuto essere
evitati se i passeggeri non fossero stati privati del diritto
all’assistenza e all’informazione. In casi come questi, secondo la
Carta dei diritti del passeggero, le norme comunitarie prevedono il
rimborso del prezzo del biglietto, ma non il risarcimento aggiuntivo
dei danni. Finora British Airways e Alitalia si sono dimostrate
disponibili a rimborsare il costo del biglietto e a garantire le
diverse forme di assistenza. Ma per l’associazione AssoConsumatori
Italia «molte compagnie si rifiutano di risarcire il costo del
biglietto a chi non può partire trincerandosi dietro la causa di forza
maggiore». E allora, proviamo a spiegare ai consumatori come
districarsi in questo ginepraio.
1. Per chi possiede
un biglietto aereo
Il
consumatore ha, e dunque aveva, diritto all’assistenza gratuita (due
telefonate, o fax o email, e, in base al tempo d’attesa trascorso, a
pasti e bevande o al pernottamento con relativo trasporto). Inoltre, ha
diritto al rimborso dell’intero costo del biglietto entro sette giorni
senza penali per la parte del viaggio non effettuata. Il rimborso, deve
essere pagato in contanti, salvo sia il passeggero a preferire buoni
viaggio o altri servizi. Al posto del rimborso, il passeggero può
optare per la riprotezione, ovvero l’imbarco su un volo alternativo non
appena possibile o a una data successiva a lui più conveniente. Nel
caso di danni aggiuntivi che si sarebbero potuti evitare se le
compagnie avessero adottato tutte le misure del caso, il consumatore
potrebbe avere diritto anche alla compensazione pecuniaria (250 euro
per tratte fino a 1.500 Km, 400 euro tra i 1.500 ed i 3.500 Km o, per
le tratte intracomunitarie, oltre 3.500 Km e 600 euro oltre i 3.500 Km
al di fuori dell’Ue). Anche se questo è un punto abbastanza
controverso.
2. Per chi ha acquistato
un pacchetto turistico
Se
una persona deve ancora partire, il consumatore ha diritto al rimborso
integrale di quanto versato, salvo decida di accettare in alternativa
un cambio di destinazione, di data o un bonus. Se sceglie il rimborso,
la somma di denaro già corrisposta deve essergli restituita entro sette
giorni lavorativi dal momento della cancellazione. In questo caso,
invece, non ci sono controversie e il consumatore non ha diritto a un
risarcimento del danno, dal momento che si tratta di un caso di forza
maggiore. Per chi era già in vacanza, in caso di rientro anticipato, il
tour operator deve restituire la differenza tra il costo delle
prestazioni originariamente previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato, detratti i costi
generali. L’organizzatore, nei limiti del possibile, deve mettere a
disposizione del consumatore un mezzo di trasporto per il ritorno al
luogo di partenza. Se non lo fa, il consumatore ha diritto di cercare
autonomamente soluzioni alternative per rientrare dalle vacanze e può
farsi rimborsare dal tour operator le spese del rientro.
alberghiere
Questo caso non è soggetto a leggi, ma solo a regole
contrattuali. Per cui è molto probabile che la notte d’albergo disdetta
il giorno prima o il giorno stesso si debba pagare, mentre per le
eventuali notti successive va visto caso per caso. Intanto, secondo la
stima del portavoce del Consiglio degli aeroporti per l’Europa (Aci
Europe), Robert O’Meara, il blocco dei voli dovrebbe costare agli
aeroporti europei più di 200 milioni.