Sinistri stradali, niente risarcimento senza denuncia dettagliata
Il Tribunale di Genova stabilisce quali dati debbano necessariamente essere contenuti nella denuncia di sinistro alle assicurazioni, a pena di improcedibilità della richiesta di danni, e quali invece possano essere anche solo oggetto di una comunicazione successiva, dopo una richiesta di chiarimenti della Assicurazione.
Il Tribunale di Genova con una importante sentenza, ha fissato due principi. Il primo è la applicabilità anche anche al caso in cui il veicolo che ha provocato il sinistro sia rimasto ignoto (ipotesi contemplata dall’art. 287 Codice Assicurazioni) della regola che impone, nella richiesta stragiudiziale di risarcimento, delle indicazioni (dati e documenti) previste dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, a pena di improcedibilità dell’azione giudiziaria.
L’azione giudiziaria può essere infatti intrapresa – ex art. 145 Codice – solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dall’invio, alla Compagnia designata, di raccomandata corredata da tutti i dati e i documenti richiesti dalla suddetta disposizione. Diversamente opinando verrebbe meno il carattere precettivo delle regole sul contenuto della domanda stragiudiziale, la quale per volontà legislativa deve essere ben circostanziata per rendere possibile un esito celere e fruttuoso della pratica.
Di estrema importanza è poi e soprattutto la parte della decizione che esamina in concreto, come debbano essere ripartiti gli obblighi delle parti. In effetti, deve essere trovato un punto di equilibrio tra la assoluta genericità della richiesta e la totale analiticità.
Il punto di equilibrio non può che essere trovato nella clausola della buona fede.Essa esclude, in presenza di una richiesta di risarcimento assolutamente carente dei presupposti normativamente previsti, l’onere per l’assicuratore di domandare al richiedente la comunicazione dei dati omessi, poiché ciò risulterebbe del tutto illogico.
L’interpretazione più plausibile è che il legislatore abbia inteso responsabilizzare la Compagnia di assicurazione a fare anch’essa quanto necessario al fine di istruire adeguatamente la pratica già nella fase pre-giudiziale.
Quindi, l’incompletezza della denuncia cui fa riferimento il comma 8 dell’art. 148 si deve intendere riferita ad informazioni diverse rispetto a quelle minime ed essenziali, ovvero elementi i quali, pur rientrando tra quelli indicati dalla legge, non siano tali da impedire alla compagnia di assicurazione, nel caso concreto, una ragionevole valutazione del sinistro, valutazione facilmente perfezionabile colla richiesta di informazioni.
Quando mancano nella lettera di richiesta di risarcimento danni formulata dall’attore svariati dati e documenti prescritti dall’art. 148 comma 2° – quali il codice fiscale, l’età, l’attività lavorativa, il reddito, il certificato di stabilizzazione dei postumi permanenti e la dichiarazione relativa all’eventuale diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie – deve ritenersi la improcedibilità della domanda.