Sinistri stradali: sì alla cessione del credito senza formalità
Il credito che deriva da un risarcimento danni da sinistro stradale
non ha natura di credito “personale”, con la conseguenza che può essere
ceduto liberamente, senza alcuna formalità. Lo ha stabilito la Prima
Sezione del Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 7 luglio 2011,
n. 3555.
La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e seg. c.c., si definisce come un contratto consensuale a forma libera, non essendo prescritta dalla legge una particolare forma,
ed inquadrabile fra i negozi a causa variabile, col quale si determina
una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio in quanto la
titolarità del credito si trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, dal
patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto
dell’accordo intercorrente fra detti soggetti.
Il tutto sempre che il suddetto credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
In mancanza di tali situazioni non è necessario che vi debba concorrere
la volontà del debitore ceduto, tant’è che il trasferimento del credito
può avvenire anche senza il consenso di quest’ultimo.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il credito al risarcimento dei danni da sinistro stradale non può qualificarsi strettamente personale
e deve escludersi che esista nel nostro ordinamento una norma di legge
che direttamente, o almeno indirettamente, ne vieti la cedibilità, e che
pertanto il danneggiato da un sinistro stradale può cedere – non
trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al
riguardo divieti normativi – il proprio credito risarcitorio ad un
terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede
giudiziaria per l’accertamento della responsabilità dell’altra parte e
per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità
civile, al risarcimento dei danni del caso.
Inoltre si evidenzia altresì che il credito risarcitorio, derivando da
un sinistro stradale, non è da ritenersi un credito futuro, in quanto
sorge al momento stesso in cui si verifica l’evento, a prescindere
dall’accertamento del medesimo e dalle eventuali contestazioni sulla sua
esistenza, ed è quindi un credito attuale, certo e cedibile sin dal
verificarsi del fatto illecito indipendentemente dalla sua liquidità ed
esigibilità, dal momento che anche un credito non determinato
nell’ammontare, oppure non esigibile, può essere oggetto di cessione.
In definitiva, la notifica della cessione di un credito relativo al
risarcimento danni da incidente stradale può avvenire liberamente senza
le necessarie formalità richieste quando il trasferimento avviene con lo
Stato o suoi enti.