Sinistro per fondo stradale ghiacciato: risponde il gestore dell’autostrada
(Cass. n.4495/11)
Il gestore dell’autostrada risponde dei danni subiti in conseguenza
dell’incidente stradale avvenuto a causa del fondo ghiacciato.
Secondo i giudici di legittimità ”… in esito al nuovo orientamento inaugurato
da Cass. n. 298/03, cui s’è allineata la giurisprudenza successiva, costituisce
ormai principio consolidato quello secondo il quale per le autostrade,
contemplate dall’art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada e per loro
natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza,
l’apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo … non può che
indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la
configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all’art. 2051
c.c. Nell’applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni
di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze
dell’autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina
e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano
a repentaglio l’incolumità degli utenti e l’integrità del loro patrimonio.
Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l’uso generalizzato e
l’estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti
in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle
del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l’evento
dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità come
accade quando esso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore,
nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire
un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la
straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo
strettamente necessario a provvedere.
Si è anche reiteratamente chiarito che il caso fortuito è fattore che attiene
non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale
dell’evento (ex multis, Cass. n. 15383/06), sicché la prova liberatoria
non è suscettibile di essere condotta sul piano della sussistenza o meno della
colpa”.
Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha censurato la
decisione dei giudici di merito che nel caso di specie avevano escluso
la responsabilità del gestore dell’autostrada quale custode ai sensi e
per gli effetti dell’art.2051 c.c.