Corte di Cassazione Sez. Terza Civile, Sent. del 16.06.2011, n. 13184
L’obbligo dei genitori al mantenimento del figlio, dopo il compimento dei 18 anni, resta «finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per colpa sua». Così hanno stabilito gli Ermellini della Terza sezione civile con la sentenza n. 13184/2011. Il caso riguarda una coppia separata in conflitto sulla valenza giuridica all’erogazione degli alimenti per il figlio maggiorenne affidato alla madre sin dalla minore età. Dopo varie vicissitudini la problematica approda in Cassazione. Nel mese di luglio 2008 il Tribunale di Roma aveva ritenuto valide le richieste del marito dall’esimersi dal versamento dovuto (e preteso) dalla ex moglie per il mantenimento del figlio in quanto divenuto maggiorenne e, pertanto, si riteneva acquisito la legittimazione alla titolarietà di quanto “stabilito” per il suo mantenimento. La Cassazione, invece, ha ritenuto valide le motivazioni addotte dall’ex moglie perchè «la legittimazione del figlio divenuto maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell’assegno di mantenimento per il figlio in base alla sentenza di divorzio, dovendosi ribadire che il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio» e aggiunge che solo se il figlio “incolpevolmente non ha raggiunto l’indipendenza economica”. L’obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli, in particolare, trova già radici nell’ordinamento nazionale: l’art. 30 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce, infatti, che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. E’ un obbligo che sorge direttamente ed in istantanea dal rapporto di filiazione e gravante non solo sui genitori nel caso di figli nati nell’ambito del matrimonio, ma, allo stesso modo, nel caso di riconoscimento del figlio naturale. La norma costituzionale in materia di mantenimento è ribadita dall’art. 147 del Codice Civile il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l’obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo. Questo l’obbligo di mantenimento della prole non ha un carattere prettamente patrimoniale, esso è scevro sia dalla sussistenza della potestà genitoriale, sia dalla convivenza dei genitori con i figli. Nell’ambito della fondamentale disciplina costituzionale e codicistica si è inserita la giurisprudenza della Corte di Cassazione tracciare empiricamente le linee guida da adottare caso per caso mirate alla tutela dei figli, aggiornando la normativa all’evoluzione dei tempi e dei contesti sociali. In primo luogo i Giudici hanno provveduto, mediante numerose pronunce, ad assimilare la posizione del figlio ormai maggiorenne, ma ancora, involontariamente, dipendente dai genitori, a quella del figlio minore. Nell’analogia si evince la necessità di assicurare il momento in cui ritenere cessato l’obbligo al mantenimento; lo scopo della legge è quello di consentire ai figli di iniziare in modo autonomo la propria vita svolgendo l’attività lavorativa più consona alle proprie possibilità e alla propria scelta (articolo 4 della Costituzione). La Suprema Corte ha appoggiato colui che, raggiunta la maggiore età e che in possesso di diploma di laurea, ha diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento finché non trovi un’occupazione adeguata alla sua condizione sociale, purché si attivi a reperirla e non vi sia una sua inoperosità. Di più: il figlio che rifiuti (e tale rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia) senza giustificato motivo un posto di lavoro fisso (consono ai propri desideri e risponda, qualitativamente, alle proprie inclinazioni naturali,) procuratogli dal genitore non può, poi, vantare il diritto al mantenimento. La precisione e chiarezza della Suprema Corte è stata ancora più incisiva: con la propria pronuncia n. 24018 del 24 settembre 2008 ha affermato che l’obbligo di mantenimento riprende vita nel caso in cui il giovane abbia deciso di lasciare il lavoro che lo aveva reso economicamente indipendente per riprendere gli studi, partecipare a corsi di formazione e seguire così le proprie inclinazioni ed aspirazioni. Nel contempo i Giudici della Corte hanno ribadito nella medesima pronuncia, che i figli non possono pretendere di essere mantenuti all’infinito valutando dei “limiti temporali in cui le aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia”. Anche la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sancito che i figli, i quali lavorino ma guadagnino poco, possono continuare ad essere mantenuti dai genitori, ordinando il ripristino del mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne non autosufficiente dal punto di vista economico pur avendo questi un contratto da apprendista presso un albergo e frequentando, intanto, un istituto alberghiero al fine di ottenere un altro diploma. Con ciò si afferma il principio per cui non è il mero godimento di un reddito per far venir meno i doveri dei genitori verso i figli, ma dare un giusto lasso temporale affinchè questi ultimi non siano economicamente indipendenti. Si può decisamente dedurre che l’obbligo di mantenimento non si estingue automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua a sussistere sino al momento in cui la prole non acquisisca l’indipendenza economica. Occorre precisare come la prova del fatto estintivo dell’obbligazione in parola, consistente nella dimostrazione pratica, non solo nel raggiungimento dell’indipendenza finanziaria, ma, anche nella circostanza che il figlio sia stato posto nelle condizioni di divenire tale anche se quest’ultimo per cattiva volontà non ne abbia approfittato, grava sul genitore o sui genitori che intendano far valere la cessazione del diritto del mantenimento della prole. Nel caso in cui il figlio maggiorenne non abbia redditi propri, ma sia l’artefice di questa situazione e versi, pertanto, in stato di bisogno non risultando in grado di provvedere al proprio mantenimento lo stesso ha diritto agli alimenti. La legge n. 54/2006, introducendo l’art. 155 quinquies c.c., ha disposto specificamente la possibilità per il giudice, in sede di separazione o divorzio, di riconoscere ai figli maggiorenni “non indipendenti economicamente” un assegno di mantenimento periodico. Anteriormente la giurisprudenza costante riconosceva detto diritto sulla base del combinato disposto degli artt. 30 Cpst., 147 e 148 c.c., la legge n. 54/06, quindi, non ha modificato gli obblighi parentali di cui alle precedenti disposizioni. Sicché è tuttora un dovere del genitore contribuire al mantenimento dei figli anche oltre la maggiore età e finché questi non abbiano conseguito l’indipendenza economica.
Testualmente la Cassazione civile , sez. I, 11 gennaio 2007 , n. 407, dando riscontro negativo ha così precisato:
“…….che l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell’art. 148 c.c. al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa…” (Cass. 11 marzo 1998, n. 2670; Cass. 7 maggio 1998, n. 4616; Cass. 30 agosto 1999, n. 9109; Cass. 3 aprile 2002, n. 4765; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221). Nella sentenza n. 13184/2011 i Supremi Giudici confermano che l’obbligo di versare il mantenimento dei figli maggiorenni vige solo se il figlio «incolpevolmente non ha raggiunto l’indipendenza economica». Per far cessare l’assegno di mantenimento è necessario avanzare la richiesta di «modifica della sentenza di divorzio attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza stessa» .