SMALTIMENTO RIFIUTI: DALLA TASSA (TARSU) ALLA TARIFFA (TIA)- La Scheda Pratica
Il Decreto Ronchi (d.lgs.22/97, art.49) e il suo regolamento attuativo (d.p.r. 158/99) hanno previsto l’introduzione progressiva della T.I.A. “tariffa di igiene ambientale” al posto della TARSU, la “tassa rifiuti solidi urbani”.I Comuni italiani stanno via via adeguandosi a quanto previsto dalla legge, introducendo la TIA al posto della TARSU e disciplinandone la riscossione tramite specifici regolamenti. La quasi totalita’ di essi dovra’ procedere entro Dicembre 2006, mentre in alcuni casi il termine e’ differito al 2008 (i comuni che non superano i 5000 abitanti, essenzialmente). Ma, in pratica, cosa cambia?La principale differenza riguarda il metodo di calcolo, che prevede l’uso, oltre a dati fissi come la superficie dell’immobile (tarsu), di parametri piu’ variabili e personali, come il numero degli occupanti l’immobile e l’effettiva produzione di rifiuti in termini sia quantitativi che qualitativi. Gli addebiti, pertanto, dovrebbero risultare piu’ equi e meno gravosi per le famiglie numerose che abitano immobili di dimensioni ridotte.Le tariffe e le agevolazioni continuano ad essere determinate dai Comuni, nel rispetto delle regole e dei metodi di calcolo fissati dalla legge. Cambia la gestione, che diventa totalmente esterna (possono essere utilizzate societa’ private specializzate od agenti di riscossione locali), con ovvie conseguenze negative sui costi, e quindi sulle tariffe. Un altro principio che pesa sulla TIA e’ che essa deve, per legge, coprire il 100% dei costi del servizio, mentre per la Tarsu parte di essi erano coperti, nel bilancio comunale, da entrate diverse.Le conseguenze di un mancato o ritardato pagamento non variano molto, perche’ nonostante si passi da una “tassa” ad una “tariffa”, i metodi di riscossione possono ancora prevedere la cosiddetta “iscrizione a ruolo”. Essa comporta l’avvio -in caso di morosita’ – di un procedimento di riscossione che passa dall’emissione di una cartella esattoriale a provvedimenti amministrativi come il fermo dell’auto, il pignoramento dei beni o addirittura l’ipoteca della casa (tutto dipende dall’entita’ del credito che il comune vanta nei nostri confronti considerando, oltre alla Tarsu o Tia, gli altri tributi locali nonche’ le multe al codice della strada).Entriamo piu’ nel dettaglio: T.A.R.S.U., la “tassa rifiuti solidi urbani”Istituita dal decreto legislativo 507/93, che ne detta i criteri generali, la Tarsu e’ gestita e regolamentata dai singoli comuni, quelli che ancora non sono passati alla TIA, in modo autonomo attraverso regolamenti propri.Visto che tale tassa interessa, via via, sempre un numero minore di utenti, ci limitiamo a riportarne i tratti generali previsti dalla legge in modo molto schematico:Quando e’ dovuta La tassa e’ dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e’ istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.Obblighi dei contribuentiColoro che iniziano o cessano di occupare o detenere locali ed aree scoperte hanno l’obbligo di presentare, rispettivamente, “denuncia di nuova utenza” entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione o “denuncia di cessazione” al momento del rilascio, su appositi moduli predisposti dal comune. La tassa decorre o cessa dal bimestre successivo a quello di denuncia. Nello stesso termine dev’essere denunciata ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.Criterio di calcolo della tassa Il criterio base e’ l’applicazione di una tariffa al metro quadro, tenendo conto dell’uso specifico del locale e dell’area: casa, ufficio, negozio (diversita’ tra merce venduta), campeggio, banca, etc L’ammontare da pagare dipende sia dalla quantita’ e qualita’ medie dei rifiuti solidi urbani che sono producibili nei locali e aree urbane secondo il loro uso, sia dal costo dello smaltimento rapportato all’utenza tramite dei coefficienti.EsclusioniNon sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora la cosa sia documentabile. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti (a meno che non siano di uso esclusivo di uno o piu’ condomini).RiduzioniLa tariffa unitaria puo’ essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:* abitazioni con unico occupante; * abitazioni o locali adibiti ad uso diverso tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, quando cio’ sia stato opportunamente dichiarato.* utente che, versando nelle circostanze di cui sopra (uso stagionale o discontinuo), risieda o abbia la dimora, per piu’ di sei mesi all’anno, in localita’ fuori del territorio nazionale.Riscossione e sanzioniLa riscossione avviene tramite iscrizione a ruolo, con emissione di cartelle suddivise in quattro rate. Le sanzioni applicabili (in caso di mancata o infedele presentazione delle denunce o di mancato o ritardato pagamento) sono quelle “tributarie” previste dalla legge e riportate nella scheda: Sanzioni tributarie amministrative per le abitazioni.Si fa presente che per questo tributo e’ possibile regolarizzare errori ed omissioni, prima che arrivino accertamenti, tramite il “ravvedimento operoso”. Approfondimenti in merito possono essere trovati sulla scheda suddetta.T.I.A., la “tariffa igiene ambientale”Ogni comune si adegua alla nuova tariffa, introdotta dal d.lgs.22/97, con uno specifico regolamento che deve stabilire, oltre alle tariffe vere e proprie, i soggetti passivi, i casi di esclusione, le agevolazioni, le classi di attivita’ per le utenze non domestiche e le modalita’ di accertamento e riscossione adottate. Come regola generale, per quanto prevede la legge:CHI DEVE PAGARE: ADEMPIMENTI A CARICO DELL’UTENTERiguardo ai soggetti passivi la legge e’ chiara e stabilisce che la tariffa e’ dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato (non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi) a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.Gli adempimenti a carico dell’utente, invece, sono stabiliti soggettivamente da ogni comune. A quanto ci risulta, conformemente alle regole valide per la vecchia tassa, sono previsti precisi obblighi in fase di inizio e cessazione dell’occupazione dei locali, ovvero invio di denunce scritte entro precisi termini (che in genere ci risultano di 60gg dall’evento). Comprensibilmente i regolamenti disporranno l’obbligo di denuncia anche qualora accadano eventi che possono incidere sul calcolo della tariffa (cambio di residenza familiare, variazione della superficie, cambio attivita’ delle utenze non domestiche). Ci risulta, invece, che quando cambia il numero di componenti del nucleo familiare (per nascita, morte o trasferimento della residenza di uno di essi) normalmente non e’ necessario comunicare alcunche’, poiche’ il comune segnala direttamente la variazione al gestore. In caso di morte dell’intestatario dell’utenza, invece, e’ in genere previsto l’obbligo di denuncia da parte degli eredi. Presso ogni comune -e spesso anche sui loro siti Internet- sono disponibili i regolamenti e i moduli per le denunce, con istruzioni rispetto al contenuto e alla modalita’ di presentazione. Si consiglia, quindi, di informarsi sugli obblighi che riguardano la propria utenza recandosi presso il comune ove si trova l’immobile .COM’E’ CALCOLATA LA TARIFFALa tariffa e’, normalmente, calcolata per anno solare e dovuta dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui e’ iniziata l’occupazione (per le variazioni e le cessazioni e’ applicato lo stesso criterio). La legge non specifica niente al riguardo, e di solito i comuni si rifanno ai criteri precedentemente validi per la tarsu, pur avendo la possibilita’ di crearne di nuovi.La normativa, invece, e’ piuttosto chiara e dettagliata riguardo al metodo di calcolo della tariffa. Per quanto riguarda le utenze domestiche esso si deve basare sia sulla superficie dell’immobile che sull’effettiva -o presunta- produzione di rifiuti calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare (secondo 6 categorie prestabilite), in modo da privilegiare i nuclei familiari piu’ numerosi e le minori dimensioni dei locali.Per le utenze non domestiche (attivita’ commerciali, industriali, produttive, etc.etc.) il criterio e’ simile, solo che la potenziale produzione di rifiuti viene calcolata prendendo in considerazione l’attivita’ svolta (secondo 30 categorie prestabilite).Come regola generale, la tariffa e’ divisa in due componenti* quella fissa e’ riferita alla copertura dei costi generali e quelli relativi alle attivita’ di spezzamento e pulizia strade e aree pubbliche, oltre agli ammortamenti ed investimenti. Viene imputata alla singola utenza in base alla superficie dei locali occupati e al numero dei componenti del nucleo familiare residente. * quella variabile copre i costi di gestione (raccolta, trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti) ed e’ imputata sull’utenza in base alla quantita’ di rifiuti -differenziati e non- prodotti, misurata sulla base di specifici criteri. Se non possono utilizzare criteri oggettivi vengono applicati sistemi presuntivi prendendo a riferimento, per le utenze domestiche, la produzione media comunale pro-capite (quindi riferita al numero dei residenti) e per quelle non domestiche il tipo di attivita’ svolta.Per le occupazioni temporanee (che di solito si considerano tali quando durano meno di 183 giorni di un anno solare, come prevede la legge istitutiva della Tarsu) di locali od aree pubbliche di uso pubblico o di aree gravate da servitu’ di pubblico passaggio, i comuni normalmente fissano una tariffa giornaliera calcolata sui metri quadri di superficie occupata e stabilita -per ogni categoria- proporzionalmente rispetto a quella ordinaria.Attenzione! Per gli immobili dove non figurano residenti, ogni comune ha la facolta’ di applicare la tariffa basandosi su un numero di occupanti convenzionale (che puo’ essere fisso o variabile da uno a sei a seconda della superficie dei locali).RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESCLUSIONILa legge stabilisce che i comuni devono avviare servizi di raccolta differenziata (tramite organizzazione di isole ecologiche, raccolta porta a porta, etc.) e prevedere agevolazioni per gli utenti che aderiscono a specifiche iniziative (raccolta delle frazioni umide tramite “compostaggio”, in special modo). Tali agevolazioni devono consistere, in pratica, in riduzioni della quota variabile della tariffa in modo proporzionale rispetto ai risultati raggiunti (singolarmente o da un gruppo di utenze). Per le utenze non domestiche devono essere previste riduzioni, invece, nei casi in cui gli utenti dimostrino di aver avviato i rifiuti prodotti al recupero.Al di la’ di questo, in tema di esenzioni e riduzioni i comuni godono di ampia liberta’ e discrezionalita’, pertanto e’ bene informarsi presso agli uffici preposti o consultare il regolamento comunale.Solitamente, le riduzioni riguardano utenti con redditi inferiori ad un determinato tetto o in stato di disagio familiare, abitazione stagionale dell’immobile, residenza dell’utente all’estero, lontananza dai punti di raccolta, etc. Le esclusioni, invece, riguardano di solito i locali dello stesso comune, i luoghi di culto, i locali e le aree dove non possono essere prodotti rifiuti a causa della loro natura, per l’uso al quale sono destinati, o perche’ palesemente inutilizzabili. Esempi: centrali termiche, cabine elettriche, silos, aree di centri sportivi dedicate esclusivamente all’esercizio dell’attivita’ (campi da gioco o da tennis, piscine, etc.), unita’ immobiliari prive di mobili ed arredi, chiuse, inutilizzate e non allacciate ai servizi pubblici di rete (acqua, gas, etc.etc.), immobili non agibili, inabitabili o in ristrutturazione. RISCOSSIONEI comuni godono di una discreta liberta’ anche nel gestire la riscossione, sia volontaria che coattiva. Quest’ultima, in particolare, puo’ avvenire sia con l’avvio di un procedimento ingiuntivo presso un giudice, sia tramite iscrizione a ruolo (con emissione di cartella esattoriale) mediante affidamento della gestione al locale concessionario delle riscossioni (come Cerit, Gestline, Esatri, etc.etc.).L’ente che gestisce la TIA per conto del comune emette delle fatture con cadenza annuale o inferiore (trimestrale, semestrale, etc.) ,comprendenti l’iva al 10% ed i tributi ambientali provinciali. La scadenza viene fissata liberamente dal gestore ed il pagamento, oltre che con il classico bollettino postale, puo’ avvenire in molti casi attraverso Internet (si veda per esempio il servizio pagoclic organizzato dalla Cerit).Alcuni comuni prevedono la possibilita’, in alcune circostanze come il temporaneo disagio economico, di pagare a rate a determinate condizioni (con limiti di importo e di rate), corrispondendo ovviamente gli interessi legali.Anche In caso di morosita’ ogni comune si muove piuttosto liberamente. Al classico avvio di procedimenti ingiuntivi con addebito di spese ed interessi si affianca la possibilita’ di addebitare sanzioni, in alcuni casi analoghe a quelle tributarie previste per la vecchia Tarsu (vedi sopra).E’ indispensabile, se si vogliono conoscere le regole che riguardano la propria utenza, consultare il regolamento del Comune dove questa si trova.LINK UTILINon esiste un “sito ufficiale” nazionale riguardo alla Tia, perche’ la gestione e’ locale. Per i comuni toscani in particolare, e in termini generali per tutti, e’ attivo il sito gestito dalla Quadrifoglio SpA http://www.tariffa-tia.info ******************************************************************************************************************************************Nota importante sulla TIARecentemente la materia e’ stata riformata dal codice ambientale (d.lgs.152/06, entrato in vigore il 29/4/06, articoli 195 e 238) che -pur abrogando il decreto Ronchi- ha praticamente confermato la disciplina generale da esso introdotta. Vengono annunciati nuovi criteri di calcolo e di determinazione della tariffa e delle agevolazioni, da emanarsi a cura del ministero dell’Ambiente entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Ad oggi pero’ il codice e’ praticamente inattivo, perche’ -per lo meno per la parte che riguarda la TIA- non risulta emesso alcun regolamento. L’attuale governo, tra l’altro, ha annunciato che il codice sara’ completamente rivisto con una serie di decreti correttivi il primo dei quali e’ di recentissima emissione (d.lgs.284/06). La TIA, fino ad oggi, non e’ stata “toccata” e pertanto -almeno fino a nuovo ordine- rimangono valide le norme precedenti, ovvero il decreto Ronchi (d.lgs.22/97) e il suo regolamento (d.p.r. 158/99) trattati in questa scheda. |
ARTIGIANO VORREI FARE I MIEI COMPLIMENTI PER LE VOSTRE INIZIATIVE PER I CITTADINI CHE QUASI SEMPRE VENGONO LASCIATI DA SOLI DALLE ISTITUZIONI. PONGO IL MIO PROBLEMA: E POSIBILE NOTIFICARE UNA CARTELLA TARSU SENZA AVER FIRMATO LA STESSA? MI SONO TROVATO UNA CARTELLA ESATTORIALE TARSU DEL 12/2003 NOTIFICATA SENZA ALCUNA FIRMA ,QUANDO IL SOTTOSCRITTO IN DATA 6/2003 NON ABITAVA PIU’A NAPOLI MA IN ALESSSANDRIA. DOPO CIRCA 2 ANNI MI VEDO RECAPITATO LA CARTELLA AD ALESSANDRIA DOVE INDICA IL PAGAMENTO DELLA TARSU DAL 1999 AL 2003 CON RELATIVO AUMENTO. CHIEDO: POSSONO NOTIFICARE UNA CARTELLA SENZA FIRMA? HO FATTO RICORSO SENZA RISPOSTA ,SUCCESSIVAMENTE AL RICORSO CIRCA 2 ANNI DOPO MI ANNO RISPEDITO UNA NUOVA CARTELLA DOVE INDICA IL FERMO DI UNA AUTOCARRO ED IL PAGAMENTO NON PIU’ DI 1800,00 CIRCA MA DI 2100,00 CIRCA , COME E POSSIBILE? COSA MI CONSIGLIATE DI FARE ? NON MI HANNO DATO NEANCHE LA POSSIBILITA DI DILAZIONARE IL PAGAMENTO. RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE
smaltimento rifiuti tarsu abito nel comune di quarto. ho chiesto la riduzione del 40% della tarsu per l’inadempienza della raccolta rifiuti, ma il comune mi ha detto che non e’ possibile e’ lecito? visto che viola il DLG 15 NOVEMBRE 1993 NR 507?
Ravvedimento Operoso La burocrazia non è infallibile e l’inserimento di ausili digitali sta avvenendo in modo lento ed eterogeneo, senza l’integrazione di tutti gli enti coinvolti nei vari aspetti della vita di un cittadino. A volte può anche capitare che non vengano recapitate le cartelle esattoriali o che le stesse vengabno inviate più volte. La cosa migliore è sempre informarsi e scoprire i dettagli e le leggi.