Sms ed E-mail nella propaganda elettorale: le regole contro gli abusi
Il Garante per la protezione dei dati personali,
col provvedimento dell’11 febbraio 2010, ha fissato le misure in
materia di propaganda elettorale. Nella sostanza, vengono confermate le
regole già previste nel provvedimento generale datato 2005 e, in
dettaglio, l’Autorità ricorda ai partiti politici e ai candidati quali
sono le modalità da rispettare, da parte di chi effettua propaganda
elettorale, per utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini
(ad esempio, indirizzo, numero di telefono ed e-mail).
Dati utilizzabili senza consenso – Per
contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, in primo
luogo, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e
singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati
contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni nonché i dati
personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri
elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (ad
esempio, l’elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed
altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a
chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del
rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli
iscritti). Inoltre, i titolari di cariche elettive possono utilizzare
dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute
con cittadini ed elettori.
Dati utilizzabili previo consenso – A meno
che i dati personali siano stati forniti direttamente dall’interessato,
è necessario invece il consenso per particolari modalità di
comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate
preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati
raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup,
liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web, per altre
finalità. Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti negli
elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che
attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono
ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso
degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già
contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es.
referendum, proposte di legge, raccolte di firme).
Dati non utilizzabili – Non sono in alcun
modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi
dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per
svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per
prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già
utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da
scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.
Informazione ai cittadini – I cittadini
devono essere informati sull’uso che si fa dei loro dati. Se i dati non
sono raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa va data
al momento del primo contatto o all’atto della registrazione. Per i
dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di
materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. “santini”), il
Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione
dell’informativa fino al 31 maggio 2010.