Società estere: basta un ufficio o un agente-rappresentante in Italia a far scattare le imposte sui redditi
L’impresa è straniera ma lavora in Italia: dove paga le imposte sui
redditi? Nel nostro Paese, se ha qui una «stabile organizzazione». Che
può essere materiale o personale, cioè può essere costituita da un
ufficio o stabilimento, da una parte, o da un agente abilitato a
chiudere contratti, dall’altra. I due requisiti sono alternativi. Non
sfugge al Fisco la società svizzera che ha un’organizzazione produttiva
in Italia: non conta che il suo referente locale firmi i contratti
senza discrezionalità sui contenuti, di competenza invece della
casa-madre. Lo precisa la sentenza 8488/10, emessa dalla sezione
tributaria della Cassazione. Affinché si configuri l’imponibilità in
Italia l’esistenza del duplice presupposto – oggettivo e soggettivo – è
richiesta solo per la configurazione di un «centro di attività stabile»
che conta ai fini dell’Iva. Il principio non si può estendere
all’imposizione sui redditi della società, per la quale si può ben
configurare una stabile organizzazione soggettiva o personale accanto a
quella materiale. E’ stato accolto il ricorso delle Entrate che
denuncia la falsa applicazione dell’accordo italo-svizzero ratificato
dalla legge 943/78. L’articolo 5 della Convenzione non richiede affatto
la compresenza del presupposto personale e quello materiale ai fini
della presenza di una stabile organizzazione in Italia: ne basta uno,
insomma. L’azienda elvetica, poi, non può negare di avere una stabile
organizzazione in Italia anche sul piano personale osservando che il
suo agente partecipa sì alla conclusione dei contratti ma senza
autonomia, dovendo uniformarsi alle direttive che arrivano dalla
Svizzera. A integrare il requisito per l’imponibilità, infatti, è
sufficiente che il dipendente abbia il potere di rappresentanza, anche
se in base a precisi ordini provenienti dall’estero.