Società di fatto:eventuali ripartizioni della attività non incidono sul modello di amministrazione e non rilevano sul piano della responsabilità contabile
La Cassazione, con sentenza n. 10910 del 2010, ha risolto una questione sulla responsabilità per gli errori contabili nell’ambito di una società di fatto nelle quali i soci abbiano provveduto ad una ripartizione delle rispettiva attività. Partendo dall’esame dell’art. art. 2260 c.c. in base al quale “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa”, ha ritenuto che la responsabilità dei soci è paritaria e solidale per l’adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Secondo la Corte la divisione dei compiti ha valenza meramente logistica, e non ha effetto liberatorio sulla responsabilità nei confronti dell’amministratore non direttamente competente per quella determinata attività. Ripartizioni di competenze non incidono sul modello di amministrazione congiunto. Nel caso di specie il socio di una società di fatto sosteneva che le sanzioni amministrative irrogate, a seguito di accertate irregolarità verificate nel corso di un accertamento sulla contabilità, dovessero essere ascritte esclusivamente agli altri due soci e ciò sulla base di una scrittura privata nella quale era stato previsto che solo gli altri due soci si occupassero della attività di gestione contabile della società di fatto. Per tale motivo il ricorrente sosteneva che solo a questi ultimi avrebbe dovuta essere integralmente addebitata la somma versata dalla società per il condono fiscale, a cui aveva dovuto aderire la società stessa. Gli ermellini hanno ritenuto che i costi relativi alla responsabilità per le inadempienze fiscali saranno sopportati da tutti i soci in uguale misura, senza che gli accordi privati di ripartizione possano in alcun modo influire. Il ricorso è stato rigettato ritenendo che La gestione viene esercitata congiuntamente e la responsabilità è paritaria e solidale in ogni caso.