Socio amministratore di società commerciale: no delle Sezioni Unite alla doppia contribuzione
Con la sentenza n. 3240/10 le Sezioni Unite della Cassazione pongono
fine alle pretese dell’INPS che richiedeva la doppia iscrizione, IVS
Commercianti e Gestione Separata, per soci di Società Commerciale
(nella forma di S.r.l) che oltre a svolgere personalmente la propria
attività in azienda con carattere di abitualità, fossero anche
amministratori della medesima società, percependo apposito compenso. La
questione concerneva l’interpretazione dell’art. 1 commi 203 e 208
della legge n. 662/1996.
La tesi avanzata dall’Ente sosteneva che
fosse possibile la contestuale iscrizione del socio di società
commerciale, alla gestione commercianti quale coadiutore della azienda
commerciale, contestualmente alla iscrizione gestione separata per i
compensi percepiti come amministratore della società. Da ciò derivava
l’obbligo, per il socio, di versamento contributivo alla gestione
commercianti, legato ai compensi calcolati sul reddito di impresa,
proporzionato alla quota di partecipazione, nonché il versamento alla
gestione separata per i compensi percepiti come amministratore della
società. Il Supremo Collegio ha completamente disatteso
l’interpretazione fornita dall’Ente evidenziando che il criterio
dettato dal comma 208 sulla attività prevalente opera in tutti i casi
in cui i soggetti che devono essere iscritti alla gestione commercianti
esercitino contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a
diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, quale anche l’iscrizione alla gestione
separata come amministratori.
Il socio d’opera che presta attività
all’interno dell’impresa non sarà, quindi, tenuto a corrispondere i
contributi sia alla gestione commercianti (calcolati sul reddito di
impresa proporzionato alla sua quota di partecipazione) che alla
gestione speciale, questi calcolati sui proventi ricavati dai terzi per
l’opera professionale resa, ma dovrà esclusivamente assoggettarsi al
regime contributivo relativo alla attività lavorativa svolta con
carattere di prevalenza.