Soggette a sanzioni antiriciclaggio le rate in contanti anche se inferiori ai 12.500 euro
In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall’art.l, primo comma, del d.l. n. 143 del 1991, conv. In legge n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a lire 20.000.000 (ora euro 12.500) senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito. Linea dura della Cassazione sulle sanzioni antiriciclaggio. Sono legittime quelle fatte per pagamenti in contanti a rate anche quando ciascun frazionamento della somma non supera i 12mila cinquecento euro.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15103 del 22 Giugno 2010, ha accolto il secondo motivo presentato dal Ministero delle finanze.
È il caso di alcuni acquirenti che avevano pagato una vendita a rate e in gran parte in contanti. Per questo era scattata da parte dell’amministrazione finanziaria una sanzione di 3mila euro ciascuno. Loro si erano difesi sostenendo che i pagamenti erano stati dilazionati nel tempo e che ciascuna rata non superava i venti milioni della vecchie lire. Questa tesi ha trovato il favore dei giudici di merito ma non della Suprema corte secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall’art.l, primo comma, del d.l. n. 143 del 1991, conv. In legge n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a lire 20.000.000 (ora euro 12.500) senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito”.