Solo il datore può chiedere il rimborso dei contributi indebitamente versati, anche per la parte a carico dei lavoratori
Contributi indebitamente versati? I lavoratori, per la quota a loro
carico, non possono agire direttamente contro l’Inps ma possono farlo
nei confronti del datore di lavoro senza nemmeno aspettare che lo
stesso ottenga il rimborso da parte dell’Istituto. Insomma, il datore è
l’unico legittimato all’azione di ripetizione verso l’Ente
previdenziale. È quanto emerge dalla sentenza 8888/10 con cui la
Cassazione ha confermato un verdetto d’appello che aveva negato ai
lavoratori di una cooperativa la legittimazione ad impugnare la
decisione che aveva rifiutato al loro datore il rimborso dei contributi
indebitamente versati per la parte posta a carico dei dipendenti. Nel
respingere il ricorso dei lavoratori, infatti, la sezione lavoro del
Palazzaccio ha sottolineato che, in pratica, solo il datore può
chiedere il rimborso dei contributi indebitamente versati, anche per la
quota addebitata ai dipendenti. Cosa può fare allora il lavoratore che
ha subito l’indebita trattenuta sullo stipendio? Può agire nei
confronti del datore che ha eseguito la trattenuta, indipendentemente
dal fatto che lo stesso abbia ottenuto dall’Inps il rimborso dei
contributi versati e non dovuti. Insomma, per la Suprema corte il
lavoratore non subisce alcun pregiudizio, quanto al proprio diritto al
rimborso dei contributi indebitamente trattenuti dal datore, per
effetto del «mancato, negativo o negligente esercizio da parte di
quest’ultimo dell’azione di ripetizione di tali contributi
dall’Istituto previdenziale».