“Sono 6 euro e 80!”, ma non fa lo scontrino: il posto di lavoro è salvo comunque
È illegittimo il licenziamento del lavoratore che non emette lo scontrino per una cifra modesta. Anche perché manca la prova del carattere fraudolento della condotta. Lo ha sottolineato la Cassazione con la sentenza 4194/13.
Il caso
Uno spuntino presso un ristorante (di una famosa catena) all’interno di un aeroporto per una spesa pari a 6,80 euro, senza scontrino. O meglio, lo scontrino è stato emesso dal dipendente, ma solo dopo l’intervento del responsabile del punto vendita. Per questa mancata registrazione il lavoratore viene licenziato, giustamente secondo il Tribunale, che ha evidenziato il fine di occultare l’incasso a scopo di lucro personale. La Corte di appello ribalta il verdetto ordinando il reintegro del lavoratore e un risarcimento in suo favore pari a 11.250 euro. Infatti, la mancata osservanza delle procedure di cassa e di registrazione postuma, benché censurabili, «dovevano essere valutati in concreto nella loro idoneità a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario». A proporre ricorso per cassazione è la società di ristorazione. I giudici di legittimità, ritengono infondate le censure della società ricorrente. Anche perché oltre al fatto che la mancata osservanza delle procedure di cassa e la registrazione postuma non giustificavano la sanzione del licenziamento, «non vi erano comunque prove del carattere fraudolento del modus operandi del lavoratore». Il ricorso è rigettato.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it