Sono reato anche le molestie telefoniche indirette. Condannata donna che aveva messo il numero del suo ex in un sito a sfondo sessuale
Mettere il numero dell’ex su un sito Internet “per adulti” può far scattare un condanna per molestie telefoniche. Parola di Cassazione. Poco importa che le telefonate non siano arrivate direttamente dall’interessato, secondo la Suprema Corte, infatti, la fattispecie deve considerarsi equivalente a quella delle molestie telefoniche dirette punite dall’art. 660 del codice penale che prevede l’arresto fino a sei mesi o la multa fino a 516 euro per chi “in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”. Il chiarimento arriva dalla prima sezione Penale della Corte (sentenza n.47667/2011) che ha confermato una sentenza di condanna inflitta ad una giovane donna che per vendicarsi del rifiuto del suo ex ragazzo aveva messo il numero di telefono di lui in un sito Internet dedicato ad incontri “hot”. In questo modo l’uomo aveva iniziato a ricevere numerose telefonate “particolari” ed il caso era finito dinanzi al Tribunale. La donna veniva ritenuta colpevole e condannata a pagare una multa. L’intraprendente ragazza ha cercato di difendersi in Cassazione facendo notare che le telefonate moleste non le aveva fatte lei direttamente ma erano stati gli utenti di quel sito e quindi le si poteva rimproverare di aver arrecato molestie telefoniche al suo ex fidanzato. Secondo gli ermellini però anche questo comportamento integra la fattispecie delle molestie telefoniche anche se non ci sono state telefonate dirette. Secondo la corte la donna è stata in qualche modo l’autrice indiretta delle molestie e tanto basta per far scattare la condanna.