Sono sempre dovuti tutti gli interessi di mora nelle cartelle di Equitalia per multe stradali?
La cartella di pagamento inviata da Equitalia a causa del mancato pagamento di una “multa” per violazione del Codice della Strada deve contenere la specifica indicazione delle varie componenti che costituiscono il totale della somma che si chiede al cittadino di corrispondere.
È assai utile sapere quali sono le voci legittime che fanno il totale della cartella, sempre che questa non sia prescritta:
1) la sanzione vera e propria (con l’indicazione del numero di verbale di accertamento e della data di sua notificazione o contestazione immediata, oltre che della targa dell’autoveicolo sanzionato);
2) le spese di notificazione della cartella;
3) l’aggio spettante per legge ad Equitalia;
4) le maggiorazioni fissate pur esse dalla legge;
5) talora anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento.
Si consiglia vivamente di verificare con molta attenzione l’elenco delle voci che compongono il totale che Equitalia chiede di pagare. Grazie a tale verifica si può evitare di pagare una parte dell’importo che, stando a ciò che la legge stessa prevede, non è dovuta. Infatti, ove venga ritardato il pagamento della sanzione amministrativa (perché, ad esempio, ci si è dimenticati di pagare la “multa” entro sessanta giorni dalla sua notificazione), la somma dovuta viene maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile (cioè dal semestre iniziato quando è scaduto il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento) e fino al semestre in cui l’Ente creditore ha trasmesso ad Equitalia l’elenco dei debitori (cosiddetto “ruolo”). Queste appena citate sono le cosiddette maggiorazioni che in cartella vengono indicate con la dicitura: “magg. L. 689/1981”. E fin qui, nessun problema.
Ma la legge aggiunge che tali maggiorazioni assorbono gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Ed allora risulta illegittimo inserire in cartella, oltre alle maggiorazioni, un’ulteriore voce addebitata al cittadino e indicata come interessi di mora. Se ciò dovesse avvenire (e per fortuna non è una prassi costante), quella voce andrà contestata attraverso un’istanza inviata sia all’Ente creditore che ad Equitalia in cui si chiede espressamente di annullare la cartella nella parte relativa agli interessi di mora in quanto non dovuti. Se a tale richiesta non vi dovesse essere riscontro positivo o alcun riscontro, al cittadino non resterebbe che pagare la parte non contestata (ammesso che sia pacificamente dovuta anche la sanzione in quanto non prescritta) e agire in via giudiziale richiedendo al Giudice di Pace (competente per materia) che accerti non essere dovuta quella parte di cartella relativa agli interessi di mora richiesti in aggiunta alle maggiorazioni. È chiaro che sovente si tratterà di importi poco elevati, ma l’alternativa è subire un sopruso e pagare interessi di mora non dovuti per espressa disposizione di legge. Lo Staff di Noi Consumatori è pronto a dare assistenza a tutti i contribuenti. Analizziamo la tua posizione debitoria Equitalia, PER PAGARE SOLO IL DOVUTO. Non farti terrorizzare, rivolgiti a Noi!!