Sospensione della rata, un nuovo tetto ai mutui
Anno nuovo all’insegna del risparmio. Dovrebbe
essere inaugurata a gennaio 2010 la nuova moratoria sui mutui, con cui
il Governo intende venire incontro alle famiglie “intrappolate” in
annosi e insostenibili finanziamenti sulla prima casa. Il provvedimento
dovrebbe riguardare, secondo indiscrezioni, i prestiti non superiori a
120mila euro.
La novità sarebbe emersa nel corso degli incontri tra
l’Abi e le associazioni dei consumatori che in questi giorni stanno
definendo i dettagli della moratoria che, nelle intenzioni, dovrebbe
scattare con le rate in pagamento a febbraio.
Sebbene
non sia ben chiaro quale sarà l’importo massimo stabilito quel che è
certo è che la misura contemplerà un tetto massimo. Inizialmente l’Abi
aveva infatti previsto un tetto di 100 mila euro, ma nel confronto con
le associazioni ha elevato la cifra senza comunque accontentare i
consumatori che continuano a chiedere un tetto più alto.
Beneficiari
La
misura, ricordano le parti in causa, riguarderà prioritariamente le
famiglie colpite da licenziamenti o cassa integrazione. Il documento
iniziale sottoposto dall’Abi alle associazioni dei consumatori prevede
che le condizioni base possano essere «migliorate a beneficio del
mutuatario da ciascuna banca all’atto dell’adesione».
Il «rinvio»
delle rate riguarderebbe chi ha perso il lavoro (ma non per raggiunti
limiti di età), ma potrebbe scattare anche in caso di decesso o non
autosufficienza, sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per
almeno 30 giorni (anche in attesa dell«’ufficializzazione» dei
provvedimenti di cassa integrazione guadagni). Ma solo a patto che
questi eventi si siano verificati dal 30 giugno al 31 dicembre 2009.
Morosità esclusa
Rientrano
a pieno titolo nel provvedimento i mutui sottoscritti per costruire o
ristrutturare la casa. La proposta delle banche – ha riferito l’Ansa –
prevede però che la moratoria non possa essere applicata a mutui per i
quali ci siano stati di pagamento di almeno 90 giorni. Niente da fare
anche per i mutui per i quali si siano registrati meno di 90 giorni di
ritardo, nel caso in cui la «morosità» sulle rate sia iniziata prima
della perdita del lavoro o della cassa integrazione.
Requisiti temporali
Non
rientreranno nella moratoria nemmeno i finanziamenti con durata
inferiore ai 5 anni, quelli con agevolazioni pubbliche o con
assicurazioni di copertura dei rischi. La moratoria, viene chiarito nel
documento, «non comporta l’applicazione di interessi di mora per il
periodo di sospensione, durante il quale restano valide le clausole di
risoluzione previste dal contratto di mutuo».
Il tavolo di discussione
Diversi
i temi ancora aperti sul provvedimento. Alcune associazioni consumatori
infatti, chiedono che si allarghi «la
finestra almeno dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009. Anche sul tema dei
ritardi dei pagamenti, la proposta di alcune associazioni di
consumatori è che venga escluso solo chi è stato moroso per almeno 180
giorni.
Tra le altre zone d’ombra ancora da chiarire poi anche gli interessi sulle rate sospese.
Al momento ci sarebbero allo studio due soluzioni tecniche:
• la sospensione solo della parte capitale (continuando a pagare gli interessi, che non verrebbero dunque incrementati)
• il
rinvio di tutte le 12 rate, sulle quali si dovranno dunque ricalcolare
gli interessi. Si lavora su entrambe, anche se le associazioni dei
consumatori chiedono un limite massimo del 10% di aumento per gli
interessi sulle rate.