Sospeso il dipendente Consob che media con un risparmiatore
Va sospeso il dipendente della Consob che media una controversia tra un
risparmiatore e un promotore finanziario di un istituto di credito.
Lo
ha stabilito il Consiglio di Stato che, con una decisione dell’11 gennaio
2010, ha precisato che “la determinazione relativa all’entità della
sanzione disciplinare è espressione di una tipica valutazione
discrezionale della p. a. datrice di lavoro, di per sé insindacabile dal
giudice amministrativo, tranne nel caso in cui essa appaia manifestamente
anomala e particolarmente severa; il giudice non può sostituire la propria
valutazione a quella dell’amministrazione, ma può soltanto verificare che
l’atto sia sorretto da adeguata motivazione e sia basato su fatti
accertati come manifestamente gravi tali da essere considerati
incompatibili col servizio. Nel caso in cui il dipendente della Consob,
giovandosi della sua qualità, si sia proposto ad un terzo per gestire le
attività finanziarie di quello e i rapporti con una banca che erano stati
definiti dall’interessato come non soddisfacenti, il tutto in vista di
assicurare anche un eventuale risarcimento del danno che sarebbe sta to
problematico avere in altro modo, se non con l’instaurazione di un
giudizio, considerando la peculiare funzione della Consob e la sua
attività di vigilanza sull’attività creditizia, la sanzione di
destituzione dall’incarico non appare illogica ed ingiusta”.