Sospetto di reato? Illegittima la perquisizione domiciliare Cassazione penale , sez. VI, sentenza 18.12.2009 n° 48552
Il domicilio è inviolabile: la perquisizione deve essere supportata da elementi indiziari circa la sussistenza di un illecito.
E’
quanto hanno precisato di recente i giudici della Suprema Corte con la
sentenza 48552/2009, precisando, altresì, che la perquisizione eseguita
al di fuori dei sopra menzionati presupposti non solo è illegittima, ma
obiettivamente arbitraria, sconfinando, perciò, nella indebita incisione della libertà domiciliare tutelata dalla nostra Carta Costituzionale.
La
polizia giudiziaria non può procedere d’iniziativa alla perquisizione
finalizzata alla ricerca di armi e munizioni (ex art. 41 r.d.
773/1931), sulla base di un semplice sospetto, ma esclusivamente in presenza di un dato oggettivo certo.
La
resistenza del cittadino alla perquisizione non può pertanto definirsi
“resistenza a pubblico ufficiale”: il suo comportamento non è, quindi,
perseguibile dalla legge.
Nella sentenza si legge testualmente che “l´evocazione
dell´articolo 41, T.U.L.P.S. si appalesa, all´evidenza, come un mero
pretesto, utilizzato dal maresciallo per sfondare la porta senza che
esistessero i presupposti di legalità per esercitare, per di più con
modalità violente, il potere di perquisizione”.
Di
fatto, il comportamento del Carabiniere non era giustificato in quanto,
mancava qualsiasi sospetto o oggettivo indizio di notizia che nella
casa dell’imputato esistessero abusivamente armi.
Il sopra citato art. 41 t.u.l.p.s.,
consente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di effettuare
perquisizioni, anche per indizio, e lascia alla libera iniziativa, e
alla valutazione discrezionale, degli organi di polizia il potere che
I giudici hanno, inoltre, spiegato che “va
evidenziato che la previsione costituzionale, nell’introdurre la
riserva di legge per derogare alla regola inviolabilità del domicilio,
in stretto collegamento con la libertà personale, impone all’interprete
un’interpretazione rigorosa dell’art. 41 R.D. cit., da cui sia bandita
qualsiasi libera iniziativa e valutazione discrezionale degli organi di
polizia giudiziaria e negata la possibilità che la perquisizione possa
essere effettuata sulla base di un mero sospetto (che può trarre
origine anche da un semplice personale convincimento), essendo sempre
necessaria l’esistenza di un dato oggettivo che costituisca “notizia,
anche per indizio”, il quale, per sua natura, deve ricollegarsi ad un
fatto obbiettivamente certo o a più fatti certi e concordanti tra
loro”.