Spaccio, per il reato non basta il superamento dei limiti
Perché possa affermarsi la responsabilità penale per l’illecita
detenzione di stupefacenti non è sufficiente il solo superamento dei
limiti, in termini di quantità, imposti dalla normativa (dettata alla
lettera a) del comma 1 bis dell’art. 73 d.p.r.
309/1990, come modificato dal dl 30/12/2005, n. 272, convertito con
modificazioni nella l. 21/02/2006 n. 49) – almeno che, ovviamente, il
dato ponderale non sia tale da giustificare inequivocabilmente la
destinazione.
Il giudice deve necessariamente prendere in considerazione anche le
modalità di presentazione, ovvero il peso lordo complessivo, il
confezionamento eventualmente frazionato, e tutte le altre circostanze
dell’azione che possano essere ritenute significative della
destinazione ad uso non esclusivamente personale.
E’ il principio espresso dalla quarta sezione penale della suprema
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45916 depositata lo scorso 1°
dicembre.
Limitarsi alla considerazione del solo elemento ponderale di
principio attivo, dunque, costituisce solo uno degli elementi
sintomatici che la singolare formula della norma innovata impone di
valutare. Il giudice deve considerare tutti i criteri valutativi che
concorrono, dunque, alla definizione della prova del reato di spaccio
delle sostanze stupefacenti.