Spamming: il Garante privacy ribadisce che fax e e-mail promozionali sono illeciti senza il previo consenso
Il Garante privacy rende noto di aver – a seguito di segnalazioni di imprese, enti e singoli cittadini – vietato l’ulteriore trattamento di dati personali a quattro società che inviavano pubblicità tramite fax o e-mail senza aver acquisito il consenso preventivo e specifico dei destinatari.
Tre di esse spedivano sistematicamente fax promozionali credendo di poter disporre liberamente dei dati, estratti da elenchi categorici (Pagine Gialle, Pagine Utili, ecc.) o pubblici (ad es. banche dati delle Camere di commercio, albi professionali, ecc.).
Nel quarto caso, un messaggio via mail era stato inviato da una società che aveva rintracciato il recapito del destinatario sul web. La società che aveva effettuato lo spamming si era considerata libera di poter disporre dei dati di un’altra azienda che si era registrata su un sito fieristico.
Con quattro distinti provvedimenti [doc. web n. 1719901, 1719891, 1727662 e 1729175] il Garante per la protezione dei dati personali ha riaffermato il principio che, a prescindere da dove vengano estratti i recapiti, chiunque invii messaggi promozionali mediante sistemi automatizzati (fax, e-mail, sms, mms), è sempre obbligato a raccogliere preventivamente il consenso specifico ed informato dei destinatari.
Il mancato rispetto del divieto, ha ricordato inoltre il Garante, comporta le sanzioni amministrative e penali previste dal Codice privacy. Per il risarcimento di eventuali profili di danno le vittime dello spam possono comunque far valere i propri diritti in sede civile.