Spazzatura-rifiuti Decreto legislativo del 15 novembre 1993
OLTRE
AL DANNO I CITTADINI SUBISCONO ANCHE LA BEFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI INUTILMENTE PAGATA E
QUASI RADDOPPIATA NONOSTANTE IL GRAVE E PERMANENTE DISSERRVIZIO. IN REALTA’ SI PUO’ CHIEDERE IL
RIMBORSO, LA RIDUZIONE O
LA SOSPENSIONE COME
PREVISTO DALA LEGGE
Il presidente
dell’Associazione Difensori Consumatori ed Ambiente, l’Avv. Angelo Pisani, in una lettera che sarà inoltrata a tutti i Comuni
colpiti dallo scandalo rifiuti, nel ricordare agli amministratori pubblici che
non è giusto e legittimo, nonostante i disservizi e palesi inadempimenti
della P.A., causa di danni alla salute, all’immagine ed alla
vita di relazione, far pagare ai
cittadini della Campania, unica regione in Italia continuamente e solitamente
famosa per l’emergenza e pericolo rifiuti, oltre i disagi anche la tassa per il
“virtuale” smaltimento dei rifiuti, chiede ai Sindaci la sospensione del
pagamento dei tributi o almeno la riduzione del 60% come previsto dalle
narrativa vigente, risercando e sanzionando il altro modo i responsabili
dell’accaduto.
Sempre più spesso il servizio prestato oltre che essere carente è completamente assente, soprattutto per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti speciali (frigoriferi, materassi, mobili, rifiuti speciali, lavatrici e quant’altro), pertanto il cittadino-utente può agire in via giudiziaria per chiedere l’accertamento, tra l’altro palese e notorio a livello internazionale, dell’inadempimento della P.A. e, quindi, di sentirsi riconoscere la facoltà ed il diritto di sospendere o ridurre al 40% il pagamento del tributo oppure citare l’amministrazione per violazione dei fondamentali diritti della cittadinanza ed il risarcimento di ogni danno subito esistenziale o alla salute.
Infatti, ricorda Pisani, l’art. 59 co. 4 e 6 del dlgs n. 507 del 1993, istitutivo del tributo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani prevede che, nel caso di carente prestazione del servizio, il tributo possa essere ridotto nella misura del 40% o addirittura sospeso. Dunque in moltissimi casi il cittadino potrebbe chiedere la riduzione dell’importo da pagare, rivolgendosi anche agli organi di giustizia tributaria, oltre che ordinaria, mentre, non è consigliabile e consentito sospendere di propria iniziativa il pagamento del tributo o ridurne l’ammontare prima di aver ottenuto un provvedimento giudiziale o autorizzativo. Infine afferma Pisani nel caso di accertato pericolo per la salute pubblica verificato dalle competenti autorità sanitarie il cittadino può sospendere il pagamento del tributo e provvedere a proprie spese alla rimozione dei propri rifiuti (art. 59 co. 6).
SI ALLEGA TESTO DI LEGGE PER
OPPORTUNO CONFRONTO :
Tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni (1)
Art. 58. Istituzione della tassa (2).
- Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni, svolto in regime di privativa nell’ambito del centro abitato,
delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del
territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire
una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento (3)
ed applicare in base a tariffa con l’osservanza delle prescrizioni e dei
criteri di cui alle norme seguenti.
- Comma 1:
modificato dall’articolo 39, comma3 lettera a), Legge 22 febbraio 1994, n.
146.
Art. 59. Attivazione del servizio (2).
- Nel regolamento del servizio di
nettezza urbana, da adottare ai sensi dell’art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (4), sono stabiliti i limiti
della zona di raccolta obbligatoria e dell’eventuale estensione del
servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le
modalità di effettuazione del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda
dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione
dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative
capacità minime da assicurare in relazione all’entità e tipologia dei
rifiuti da smaltire. - Fermo restando il potere di
determinazione dei perimetri entro i quali è
obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai
sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro
abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri
commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime
di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrale
sopramenzionate. Nelle zone in cui non è
effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani
interni ed equiparati, la tassa è dovuta in
misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in
relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella
zona perimetrata o di fatto servita. - Tenuto conto del disposto dell’art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque
situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio
pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti
urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori. - Se il
servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella
zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato
in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1,
relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della
raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente
del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui
al secondo periodo del comma 2. - Nelle zone esterne al centro abitato in
cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed
equiparati sia limitato con apposita delibera a
determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al
periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo
periodo del comma 2. - L’interruzione temporanea
del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga,
determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente secondo
le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o
restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa
corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del
comma 4.