Spese condominiali: il nuovo condomino non è tenuto a pagare tutti gli oneri pregressi
L’art. 63, 2° comma, disp. attuaz. c.c., ai sensi del quale “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente“, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo ivi previsto concerne unicamente l’esercizio in corso e quello precedente, pertanto sonoesclusi i “riporti” degli esercizi precedenti, il cui pagamento può essere richiesto esclusivamente al precedente proprietario dell’immobile.
Tale interpretazione, oltre ad essere fedele al dettato letterale della citata norma, trova conferma nel raffronto con l’art.
1104, ult. comma, c.c. che, relativamente gli obblighi dei partecipanti
nella comunione, prevede che “il cessionario del partecipante è tenuto
in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non
versati”.
E’ evidente, infatti, che l’art.
63, 2° comma, disp. attuaz. c.c., dettata in materia di condominio, si
trova in rapporto di specialità rispetto all’art. 1104, ult. comma,
c.c. .
Del resto, la Cassazione ha affermato che “la responsabilità
solidale dell’acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al
condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto,
trovando applicazione l’art. 63, secondo comma, disp. att. cod. civ., e
non già l’art. 1104 cod. civ., atteso che, giusta il disposto di cui
all’art. 1139 cod. civ., la disciplina dettata in tema di comunione si
applica (anche) al condominio solamente in mancanza di norme che (come
appunto il citato art. 63) specificamente lo regolano” (cfr. in tal
senso: Cass. civile 18 agosto 2005 n. 16975).
Correttamente, dunque, è stato affermato in giurisprudenza che “non
è ammessa un’applicazione estensiva dell’art. 63 disp.att. c.c., il
quale dispone che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato
solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno
in corso e a quello precedente” (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 07 dicembre 1990 in Giur. merito 1992, 1172).