Spese straordinarie per la figlia minore: il padre non affidatario non ha voce in capitolo
Il padre non affidatario non ha voce in capitolo
sulle spese straordinarie che riguardano la figlia minore. Lo ha
chiarito la prima sezione civile della Cassazione che con l’ordinanza
8676/10 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un padre
contro la decisione con cui i giudici di merito lo avevano condannato a
versare, oltre al mantenimento, anche le “uscite” straordinarie decise
esclusivamente dalla ex moglie nell’interesse della minore.
Il caso
E’ stata bocciata la tesi
dell’uomo secondo cui la decisione dell’ex coniuge sulle spese
straordinarie doveva essere concordata anche con lui. Perché –
osservano gli “ermellini” – ai sensi dell’articolo 6 comma 4 legge
898/70 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),
l’esercizio della potestà genitoriale è affidato in via esclusiva al
coniuge affidatario e comprende anche le decisioni sui “costi” di
carattere straordinario, che non necessariamente coincidono con quelle
di maggiore interesse. Insomma, il genitore non affidatario non ha
diritto di interloquire sulle spese straordinarie, a meno che non
attengano in concreto a questioni di particolare interesse.