Spettano al giudice ordinario le liti sul rifiuto dellente di subappaltare i lavori
Spetta
all’autorità giudiziaria ordinaria decidere sulle liti nate fra l’ente e
l’impresa aggiudicataria della gara per il rifiuto opposto dalla prima di
subappaltare le attività.
Lo ha sancito il Tar del Lazio che, con la
sentenza n. 24 del 4 gennaio 2010, ha respinto il ricorso di una società
vincitrice di un appalto che chiedeva l’autorizzazione della stazione
appaltante al subappalto.
Ciò perché, hanno motivato i giudici romani,
“per pacifica opinione giurisprudenziale, le disposizioni recanti
devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di
tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti
pubblici riguardano il solo segmento pubblicistico dell’appalto, inclusi i
provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti,
e non anche la fase concernente l’esecuzione del rapporto, ove resta
operante la competenza giurisdizionale del giudice ordinario, come giudice
dei diritti, al quale spetta verificare la conformità alla normativa
positiva delle regole attraverso cui i contraenti hanno disciplinato i
loro contrapposti interessi e delle relative condotte attuative”. Insomma
le decisioni sul subappalto riguardano “l’esecuzione del contratto” e
quindi esulano dalla fase “pubblicistica”.