Statuto del contribuente: garanzie valide solo per il contribuente e non i terzi
I diritti e le garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, previste dall’art. 12 dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000), sono rivolte solo al contribuente e non a terzi.
Lo stabilito la Sezione Tributaria della Cassazione con la sentenza 6 giugno 2012, n. 9108, precisando che la verifica fiscale in generale consiste nel complesso di attività svolte da soggetti giuridicamente qualificati, intese a controllare il solo contribuente al regolare adempimento delle norme tributarie e non può essere identificata solo con l’accesso o con la ricerca, né con le ispezioni che costituiscono solo l’antecedente della verifica e uno dei modi di esecuzione della verifica stessa.
La verifica, peraltro, non è solo quella che si svolge presso la sede del contribuente, ma anche quella che, sotto un altro aspetto, si svolge presso la sede dell’Ufficio, allorché tutta la documentazione relativa all’attività del contribuente viene esaminata, setacciata, controllata minuziosamente, a prescindere dal fatto che all’atto conclusivo della verifica sia dato il nome di verbale di constatazione o di verbale di contraddittorio.
Inoltre, i giudici di legittimità, ribadendo quello già detto dalla Commiss. Trib. Prov. Lazio Latina, Sez. III, 9 agosto 2010, n. 380, ricordano che l’art. 12, comma 7, dello Statuto dei contribuenti (Legge 212/2000), impone che l’avviso di accertamento debba essere notificato dopo il decorso del termine di 60 giorni dalla data di chiusura dell’istruttoria.
Nel caso in cui ciò fosse applicabile esclusivamente ad un avviso di accertamento emesso a seguito di una verifica presso la sede del contribuente ed alla notifica di un processo verbale di constatazione, l’Ufficio avrebbe la possibilità di aggirare di fatto alcune garanzie di difesa previste dalla legge in favore del contribuente, le quali non possono certo dipendere dalla discrezione dell’Ufficio stesso nello scegliere una determinata modalità concreta di accertamento, e sarebbe del tutto illogico ancorare la possibilità di rispettare il diritto di difesa del contribuente solo ad un dato strettamente formale come il nome dell’atto redatto dall’Ufficio, atteso che, del resto, anche il semplice invio di un questionario rientra nei poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, conferiti sia per il controllo dei dati forniti dallo stesso contribuente, sia come strumento di lotta all’evasione.