Stop alla doppia notifica al Fisco per gli atti processuali
L’Agenzia delle Entrate detta, con la circolare n. 27/E del 28 maggio, le nuove linee guida per la notificazione degli atti giudiziari da parte dei contribuenti e dei loro legali, semplificando informazioni, tempi e procedure.
Notificazioni presso l’ufficio periferico
Le
notificazioni degli atti giudiziari e delle sentenze devono essere
effettuate presso la struttura territoriale (Direzioni regionali e
provinciali e, fino alla loro completa soppressione, uffici locali,
nonché Centro operativo di Pescara) dell’Agenzia delle Entrate che ha
emanato l’atto impugnato o che non ha emanato l’atto richiesto.
Molto
più onerosa, e non solo dal lato del contribuente, la notificazione
finora effettuata sia presso l’Agenzia delle Entrate, nella persona del
Direttore pro tempore, presso la sua sede centrale, sia presso
l’ufficio periferico. Anche perché dalla sede centrale l’atto o la
sentenza dovrebbero poi essere trasmessi alla struttura periferica con
evidente aggravio di tempo e oneri.
Notifica presso l’Avvocatura dello Stato
Quanto
alle notifiche da effettuarsi presso l’Avvocatura dello Stato,
l’Agenzia chiarisce che le notificazioni vanno effettuate presso le
competenti strutture territoriali dell’Organo legale solo nei giudizi in cui l’Avvocatura si sia già costituita in nome e per conto dell’Agenzia e nelle ipotesi di patrocinio autorizzato,
ossia quando l’Agenzia e le sue articolazioni interne non possono stare
in giudizio direttamente mediante i propri dipendenti e quindi la
rappresentanza e la difesa dell’Agenzia sono affidate in via organica
ed esclusiva all’Avvocatura dello Stato.