Stop alla "sosta selvaggia" in condominio: compie un abuso chi parcheggia il motorino nel cortile comune
In tema di condominio negli edifici, l’uso della cosa comune da parte
di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102, c.c., al
duplice divieto di alterarne la destinazione ed impedire agli altri
partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro
diritto. Pertanto, deve ritenersi che la condotta del condomino,
consistente nella stabile occupazione – mediante il parcheggio per
lunghi periodi di tempo della propria autovettura o motorino – di una
porzione del cortile comune, configuri un abuso, poiché impedisce agli
altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune,
ostacolandone il libero e pacifico godimento, in tal modo, alterando
l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà. Lo ha stabilito il
Tribunale di Bari (sentenza 3237/09).