STOP ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA MOGLIE CHE RIFIUTA IL LAVORO
Basta svenarsi passando l’assegno di mantenimento all’ex coniuge che non intende lavorare o si è dimesso dal posto di lavoro.
E’ accaduto ad una donna, cui è stato tolto l’assegno di mantenimento perchè si è dimostrata pigra e non disponibile a lavorare per il proprio sostentamento. Il provvedimento, recentissimo, è della Corte di Cassazione (n. 24324 del 27.11.15.)
Stabilisce la Corte che il mantenimento nei confronti della donna, che dopo la separazione non
dispone degli stessi redditi dell’ex marito e, comunque, non è in grado di
mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, si
giustifica solo se questa non ha la possibilità di trovare un lavoro.
La Cassazione chiarisce infatti che se il divario fra i redditi della ex
moglie e quelli percepiti dal marito, ancora in attività, non è imputabile ad
oggettive difficoltà di reperimento di un lavoro da parte della prima, ma solo
a una sua pigrizia tendenziale, allora alcun mantenimento le è dovuto.
Va precisato che la donna – cui è stato perciò negato il mantenimento – aveva svolto due
lavori in passato rimanendo disoccupata per non essersi presentata all’ufficio
di collocamento, benché fosse stata chiamata per una nuova occupazione.
La stessa Corte stabilisce infine un altro importante principio nella medesima sentenza: quando l’ex moglie percepisce mensilmente redditi derivanti
dall’affitto di un proprio appartamento può perdere l’assegno di mantenimento, perché questo ha lo scopo di riallineare le condizioni di reddito
dei due ex coniugi, facendo sì che anche quello meno benestante possa godere,
dopo la separazione, dello stesso tenore di vita che aveva durante il
matrimonio.