Stop alle formule di stile in caso di compensazione delle spese Cassazione civile , sez. II, ordinanza 22.02.2010 n° 4159
Stop alle formule di stile in caso di compensazione delle spese:
questo il monito contenuto nell’ordinanza della Suprema Corte 22
febbraio 2010, n. 4159.
Ciò nonostante il Tribunale di Roma, accogliendo l’appello ex art. 22, L. 689/81
in materia di violazione del codice della strada, ha compensato le
spese tra il cittadino ricorrente ed il Comune di Roma “in
considerazione dei termini della vicenda”: questa la motivazione.
Il
“temerario”ricorso in cassazione, fondato su un unico motivo censurante
l’insufficienza di motivazione in relazione alla prevista
compensazione, è stato dichiarato manifestamente fondato e, pertanto,
accolto.
Peraltro, che la decisione in punto “compensazione delle spese” debba essere motivata non è una novità. Anzi!
La
“svista”del giudice d’appello diviene ancor più significativa nella
misura in cui si consideri che la giurisprudenza relativa all’art. 92
comma 2 c.p.c., – che prevede in capo al Giudice il potere di
compensare le spese – assestatasi sull’affermazione dell’obbligo
motivazionale, è rimasta invariata sin da prima del 2005, anno in cui
in testo normativo è stato modificato per la prima volta, in forza
della Legge n. 263/05.
In particolare, già da prima del 2005
sottolineava come il provvedimento di compensazione delle spese dovesse
essere accompagnato da adeguate motivazioni che, anche se non
specificamente esplicitate con riferimento a quel capo della sentenza,
fossero comunque desumibili dal contesto delle motivazioni adottate con
riferimento al merito della fattispecie esaminata (così le Sezioni
Unite 20598/08).
Ora, questo principio di diritto, –
che, sostanzialmente, si traduce in una specificazione dell’art. 34
c.p.c., il quale prevede l’obbligo motivazionale della sentenza (è
lecito dedurre) in tutti i suoi punti – assume una valenza ancora
maggiore alla luce delle due riforme che hanno interessato il secondo
comma dell’art. 92 c.p.c..
Detta norma consente la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca ovvero, dal 2005 se “occorrono giusti motivi esplicitamente indicati in motivazione” e, dal 2009, alla luce delle modifica apportata dalla L. 69/09, se “occorrono gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione”.
Dalla
mera lettura del testo normativo in prospettiva diacronica emerge con
evidenza l’intento del Legislatore di ridurre il numero delle ipotesi
in cui il Giudice potrà utilizzare il potere compensativo, intento che
viene esplicitato attraverso una descrizione sempre più dettagliata
delle fattispecie in presenza delle quali è lecito ricorrervi.
Infatti dall’occorrenza di giusti motivi (che, se vogliamo, è essa stessa espressione integrante mera clausola di stile) si passa all’occorrenza di gravi ed eccezionali ragioni (clausola di stile anch’essa), proprio proprio per sottolineare la residualità estrema delle ipotesi in cui ciò potrà avvenire.
Questa
pronuncia costituisce, oltre che un precedente interessante, un invito,
per tutti gli avvocati che si vedano notificare una sentenza che
compensi in punto spese, ad interrogarsi sulla fondatezza e sulla
sufficienza della motivazione adottata dal Giudice, nonché
sull’opportunità di impugnare il provvedimento in ordine a quella
specifica statuizione.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Ordinanza 12 novembre 2009 – 22 febbraio 2010, n. 4159
(Presidente Settimj – Relatore De Chiara)
Premesso
che
con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in riforma della
sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione ai sensi degli artt.
22 e ss. l. 24 novembre 1981, n. 689 proposta dal sig. G. D. in
relazione a illeciti stradali, ma ha compensato fra le parti le spese
di entrambi i gradi del giudizio di merito in considerazione dei
“termini della vicenda”, senza alcun’altra indicazione;
che
l’opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo
motivo, riguardante la immotivata compensazione delle spese
processuali, cui ha resistito l’intimato Comune di Roma con
controricorso;
Considerato
che
l’unico motivo di ricorso, con cui si censura l’immotivata
compensazione delle spese processuali, è manifestamente fondato, in
base al disposto dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo
modificato dall’art. 2, primo comma, lett. a), l. 28 dicembre 2005 n.
263, secondo cui i motivi per i quali il giudice ritiene di disporre la
compensazione fra le parti delle spese processuali devono essere
“esplicitamente indicati”, mentre nella specie il Tribunale ha fatto
ricorso ad una mera clausola di stile;
che la sentenza impugnata
va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al
giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di
diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla
censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, al Tribunal e di Roma in persona di altro giudice.