Stop alle liti tra banche e clienti. Arriva l’arbitro bancario finanziario
Arriva l’arbitro bancario finanziario, il mediatore nelle liti tra banche e clienti : dai conti correnti ai mutui casa,
dalla concessione di un fido all’applicazione di tassi ritenuti
usurari, fino alla cessione del quinto di stipendio. L’arbitro, che è
previsto dalla legge di riforma del risparmio, si occuperà di tutte le
controversie attivate dai clienti di banche e finanziarie sulle materie
vigilate dalla Banca d’Italia in cui la richiesta di ristoro da parte
del cliente non supera i 100mila euro se il cliente chiede una somma di
denaro e senza limiti di importo se si chiede l’accertamento di
diritti, obblighi e facoltà (per esempio mancata consegna della
documentazione sulla trasparenza o mancata cancellazione di un’ipoteca
dopo l’estinzione di un mutuo). Il sistema è previsto dall’articolo
128-bis del Testo Unico Bancario (TUB) ed é disciplinato dalle
disposizioni emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009, in
attuazione di una Deliberazione del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio del luglio 2008.
L’organismo è articolato sul territorio nazionale in 3
collegi indipendenti, che si occuperanno di controversie nelle quali il
ricorso del cliente bancario viene istruito da una segreteria tecnica
composta da personale qualificato della Banca d’Italia. Milano
decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto
Adige, Valle d’Aosta, Veneto. Roma decide i ricorsi dei clienti
che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana,
Umbria, oppure in uno Stato estero. Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.
Resta l’Ombudsman giurì bancario, organismo nato alcuni anni fa su
impulso dell’Abi, che si occuperà delle controversie in materia di
servizi di investimento, di competenza Consob.
Da domani, giovedì 15 ottobre, si possono, dunque, inviare ricorsi
su controversie non antecedenti al primo gennaio 2007. Il nuovo Arbitro
Bancario pone precisi obblighi alle banche (ma anche a Poste Italiane per
il Bancoposta) che innanzitutto saranno tenute ad aderire al nuovo
organismo e rispondere ai reclami dei clienti entro 30 giorni. C’è,
però, una procedura che i clienti devono rispettare: il reclamo alla
banca é il primo passo; in caso di silenzio da parte della banca o di
risposta insufficiente si può attivare il ricorso all’Abf scaricando il
modulo dal sito dell’organismo (arbitrobancariofinanziario.it).
Il ricorso all’arbitro puo’ avvenire via web, con posta elettronica
certificata oppure per posta tradizionale, via fax o addirittura a
mano.
L’iter, dalla presentazione del ricorso fino all’adempimento da
parte dell’intermediario dura al massimo 165 giorni. La banca che
soccombe nel giudizio davanti all’Abf e non rispetta la decisione del
collegio vedrà il suo nome pubblicato sul sito dell’Arbitro con
conseguente danno alla reputazione. Per presentare il ricorso il
cliente deve versare un contributo spese di 20 euro, che viene
rimborsato dall’intermediario se il ricorso viene accolto. Tutte le
istruzioni sono comunque raccolte in una guida pratica messa a punto
dalla Banca d’Italia.
Sono soggetti alla decisione dell’Arbitro le banche, gli
intermediari iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico bancario,
gli istituti di moneta elettronica che operano in Italia, Poste
italiane per le attività di Bancoposta e le banche e gli intermediari
esteri che operano in Italia.
che, dal primo aprile 2010, dovrebbero rendere più comprensibili,
standardizzate e confrontabili le informazioni sull’offerta delle
banche ai consumatori.