Cassazione vs Autovelox: uno a zero. La Suprema Corte torna a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox nelle strade c.d. minori, in cui, invece, è vigente l’obbligo della contestazione immediata.
Così la Cassazione civile, nella seconda sezione, con la sentenza 15 novembre 2011, n. 23882.
La vicenda oggetto di controversia concerneva l’infrazione del limite di velocità (infrazione avvenuta all’interno di un territorio comunale) per cui era stato proposto ricorso.
In primo grado il giudice aveva bocciato il verbale per eccesso di velocità a causa delle modalità di rilevamento utilizzate. Tale decisione venne confermata successivamente anche in appello ove i giudici avevano ribadito il concetto in base al quale “non possono essere installati apparecchi elettronici di rilevazione della velocità su di una strada extraurbana secondaria” (come nel caso di specie). Anche i giudici di legittimità, dinanzi al quale si era spostata la questione, sposano la tesi sopra enunciata, in base a cui la legge demanda al prefetto l’individuazione delle strade (o comunque singoli tratti delle strade stesse) differenti dalle autostrade o anche dalle strade extraurbane principali, in cui non vi è possibilità di fermare un veicolo, ai fini della immediata contestazione delle infrazioni. La ratio sottesa a ciò è quella di ammettere il controllo elettronico solamente nelle ipotesi in cui risulti essere difficoltoso fermare l’automobilista. La normativa di riferimento, il d.l. n. 121 del 2002, prevede che sulle strade extraurbane principali nonché sulle autostrade, gli agenti di polizia seguendo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno abbiano la possibilità di installare dispositivi di controllo del traffico (gli automobilisti devono essere messi a conoscenza di ciò) al fine di rilevare a distanza le violazioni al codice della strada. Sulle strade extraurbane secondarie nonché sulle strade urbane di scorrimento, invece, l’installazione di tali dispositivi può essere possibile solamente quando le stesse vengano individuate mediante idoneo decreto del prefetto. Nella stessa decisione che qui si annota si può, infatti, testualmente leggere che “…Trattasi di ipotesi interpretativa manifestamente contraria alla normativa vigente in tema di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, la quale prevede appunto al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, (convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168) che sia demandata al prefetto l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni”.