STOP IPOTECHE PAZZE DI EQUITALIA – SILENZIO, PARLA LA CASSAZIONE
Un provvedimento destinato a fare epoca e a segnare la Giurisprudenza, quello emanato dalla Suprema Corte con la sentenza numero 9797 del 12 maggio scorso. La Cassazione cancella un’ipoteca e chiarisce quali sono le regole che Equitalia deve seguire. «Regole sempre più spesso violate, queste come altre», commenta il presidente di noiconsumatori.it Movimento Anti-Equitalia, l’avvocato Angelo Pisani.
Ipoteche kappaò, dunque, se non sono state seguite le regole di trasparenza a tutela della ‘vittima’. E cioè, ad esempio, come nel caso finito al vaglio degli Ermellini, se l’ipoteca è stata iscritta da Equitalia senza comunicare al debitore termini e modalità per l’opposizione. La Cassazione, con la sentenza del 12 maggio 2016, ha respinto infatti il ricorso della società di riscossione. Ma vediamo più nel dettaglio come si è arrivati a questa importante vittoria.
Due i principi fondamentali che la Corte sottolinea, nella sentenza che bacchetta Equitalia. Il primo: “l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere esercitata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il secondo. “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.
Pertanto l’iscrizione ipotecaria viene ANNULLATA perché non accompagnata da comunicazione al debitore. «Peraltro – aggiunge Pisani – questo provvedimento rafforza quanto già in precedenza stabilito dalle Sezioni Unite, e cioè che è necessaria una comunicazione PREVENTIVA prima di procedere all’iscrizione ipotecaria».