Strade disconnesse? Voragini nel manto stradale? C’è anche la responsabilità penale di chi ha omesso la manutenzione
La sentenza tanto attesa
finalmente è arrivata. E se non altro offre una consolazione ai tanti automobilisti
e pedoni che ogni giorno sono costretti a percorsi da autentico rally fra le
strade sconnesse di città come Napoli e Roma. Insomma, d’ora in poi chi cade in tombini e
buche stradali può denunciare penalmente il dirigente comunale. E non saranno più coperti da assoluta “irresponsabilità”, come troppe volte accaduto, quei sindaci e quei funzionari comunali che lasciano marcire i manti stradali cittadini, creando ogni giorno condizioni di grave pericolo per la pubblica sicurezza. I Comuni non solo dovranno risarcire i danni, ma ne risponderanno anche sul piano penale attraverso sindaci o funzionari inadempienti.
una caduta accidentale su una strada disconnessa, un buca sull’asfalto o un
tombino in condizioni precarie, oltre a pretendere il risarcimento del danno in
via civilistica, può anche denunciare il dirigente del Comune addetto alla
manutenzione delle strade, sempre che sia stato accertato che l’incidente non sia stato causato da imprudenza o distrazione della stessa vittima.
Non ha dubbi in merito la Suprema Corte: anche se le casse del Comune
piangono miseria e non ci sono risorse in bilancio per colmare buche o
aggiustare i tombini, la responsabilità penale per l’amministratore locale
scatta ugualmente per il fatto che, sebbene non sia possibile la manutenzione
dell’asfalto, quantomeno è sempre dovuta la segnaletica di pericolo come il
classico cartello stradale mobile, il cono fluorescente sull’asfalto o una
delimitazione dell’area.
La vicenda era stata affrontata prima dal giudice di pace, poi dal Tribunale di Messina, che giudicava il funzionario comunale addetto alla manutenzione stradale «colpevole di aver cagionato a S.T.T. lesioni personali lievi, con condotta
colposa consistita nell’omettere – in qualità di dirigente comunale preposto al
competente servizio – di manutenere un tombino di raccolta delle acque piovane
posizionato su un marciapiede di via Cesare Battisti, in Messina, nel quale, a
causa di una rottura della copertura, il T. affondava con il piede destro,
cadendo quindi al suolo».
«Questa sentenza della Cassazione – commenta il presidente di NOI CONSUMATORI, avvocato Angelo Pisani – offre una tutela ai cittadini ben più elevata di quanto possa apparire. Infatti con la sola vittoria in sede civile spesso la vittima di incidente non riesce ad essere effettivamente risarcito, proprio per il muro di gomma opposto dalle burocrazie comunali che, appunto, piangono miseria. D’ora in poi però – conclude l’avvocato – grazie alla condanna penale, i Comuni potrebbero scendere a più miti consigli e pagare il dovuto al malcapitato pedone o automobilista per evitare peggiori conseguenze».