Straniero residente, ma non integrato in Italia? Niente cittadinanza
Lo straniero che ha residenza in Italia da più di dieci anni può non essersi riconosciuta la cittadinanza qualora l’amministrazione ritenga
improbabile una perfetta integrazione dello straniero nella comunità
con il rischio di eventuali futuri “inconvenienti”. A questa interessante conclusione è giunto il Tar del Lazio con la sentenza n. 11771 del 26 novembre
2009, confermando la decisione del Ministero dell’interno che aveva negato la cittadinanza ad un marocchino residente regolarmente in Italia
da anni per il seguente motivo: “l’inserimento dello straniero nella comunità
nazionale è legittimo allorquando l’amministrazione ritenga che
quest’ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo
nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il
richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura,
commettere fatti di rilievo penale”. In particolare, in sentenza leggiamo che “il provvedimento di concessione della
cittadinanza italiana allo straniero che sia legalmente residente in
Italia da oltre dieci anni, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f), l. 5
febbraio 1992 n. 91, è atto ampiamente discrezionale, in ordine al cui
rilascio si possono forse ravvisare aspettative giuridicamente
tutelate, ma non certo diritti soggettivi. Ciò perché
l’amministrazione, dopo aver accertato l’esistenza dei presupposti per
proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione
ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a
chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare
i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale, ivi
compresi quelli di solidarietà economica e sociale. Ne consegue che
l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo
allorquando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni
requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante
un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa
successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti
di rilievo penale”.