Strisce blu: nuova vittoria di NoiConsumatori.it- la sentenza
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
SENTENZA
– IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
11 Giudice di Pace della 7”/c sezione civile di Napoli, dott. Antonio Pisciotta ; nella procedura ad
oggetto: ‘opposizione ex-legge 689/81’, ha emesso la seguente sentenza nella procedura
sub! aro 38867/07
Ricorrente: Cuomo Anna
Opposto/i Comune di Napoli
UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL ottobre 2007
Per il ricorrente
Presente per la ricorrente l’avvocato costituito, avv.Angeio Pisani che si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento.
Per la P.A. o
Nessuno è presente per il Comune di Napoli che si è costituito in Cancelleria poi ministero deI tenente della polìzia muni Vincenzo Géntile, ail’ùopo delegato con atto del Sindaco depositato in uno a memoria difensiva e con allegati i due processi verbali numeri 1406262 1/2006 e 3991394/2006 impugnati in copia autenticata, muniti de dì regolare notifica nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che l’opposizione all’ingiunzione amministrativa porta all’introduzione di un vero e proprio giudizio civile tendente all’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nella
quale la P.A. opposta ha veste sostanziale di iarte attorea sotto il profilo dell’onere probatorio e che, a seguito dell’opposizione de qua,
il Giudice ha il potere dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della Pubblica Amministrazione, controllandone l’intrinseco fondamento sia sul piano dell’esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all sia sul piano della qualificazione giuridica. Nel corso del giudizio parte ricorrente ha eccepito, tra l’altro, la nullità di ogni verbale impugnato per essere illegittima, all’origine, oltre che la contestazione priva di motivazione e responsabilità attribuibili al ricorrente, proprio la stessa predisposizione di aree destinate a parcheggio con controllo del tempo di sosta a pagamento e per mancata specificazione dell’esatto luogo dell’infrazione.
Bisogna percorrere l’iter legislativo alla luce delle nuove esigenze della collettività in relazione alla legislazione emanata ed all’indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione..
Infatti, la norma che si assume violata sarebbe quella contenuta nell’art. 7 C.d.S., nella parte in cui dispone sulla necessità di un apposito provvedimento del Comune dove vengono individuate le aree destinate a parcheggio con custodia o controllo del tempo di sosta. Ebbene, tale provvedimento comunale risulta illegittimo per la chiara violazione dei commi 6 ed 8 dell’art. 7 del C.d.S., in considerazione del fatto che in base al disposto del comma 6 di detto articolo “Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fùori della carreggiata e, comunque, in modo che i veicoli parcheggiazi non ostacolino lo scorrimento del tr ed invcce è anche fatto notorio che in entrambe le zone oggetto del verbale di contestazione, gli spazi destinati a parcheggio sono anche stati predisposti all’interno della carreggiata con notevole res della stessaJnol ai sensi del successivo comma 8. su parte della stessa area destinata al parcheggio a pagamento o su altra parte nelle immediate vicinanze, il Comune deve “riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivàtnente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”.
Invero, però, nel case. di, specie,. non risulta, che il Comune resistente abbia ottemperato a tale normativa poiche non si nleva, infatti, ne è dimostrata – in mancanza di alcun dato probatono a tal riguardo ( es documentazione inerente aI “Piano viabilita — traffico — parcheggi”) con onere a carico della PA. resistente i’ési dievéntuale • zona dèstin a libero parcheggio né neIlV stessa area ne nelle immediate vicinanze o esistendo zona non adeguata, ovvero con superficie nòn proporzionale — Dall’altra parte le Seziom Umte Civili della Corte di Cassazione (Sent n I 16/2007) haimo stabflito che non sono valide le multe che vengono elevate alle auto parcheggiate nelle cd strisce blit sè vicino non è stato predisposto dal Comune un parcheggio libero I della Suprema Corte d Cassazione hanno infatti precisato che nei centri urbani, ad esclusionedi:alcune:zòite tra cuiquc
a traffico limitato, delle aree pedonali e da quelle di particolare rilevanza urbanistica, gli am comunali hanno sempre l’obbligo di istituire zone di sosta gratuita e libera in prossimità di posteggi in cùi viétàtà la sosta òln cui è previsto il parcheggio solo a pagamento e ciò nel rispetto dì quanto previsto dall’art.7,comma.8 delCodice dellaStra4.La Corte precisa, con la decisione, l’obbligo dei comuni di realizzare parcheggi liberi accanto alle aree a pagamento Le sezioni unite civili della Cassazione, sottolineano che nei centn urbani – ad esclusione delle zone a traffico limitato, delle aree pedonali e da quelle di particolare rilevanza urbanistica – gli amministratori comunali hanno l’obbligo di realizzare, sempre, aree di sosta libera accanto ai posteggi a pagamento a fascia oraria Ad avviso delle senom unite al giudice di pace e inoltre
consentito accertare eventuali vizi di legittimità, nelle delibere comunali relative all’ istituzione &
posteggi a pagamento Piu precisamente la Corte ha chianto che «qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga / ‘installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta; su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve, riservare una., adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispòàitividicotitroliò ‘df durata della sosta».ln definitiva, la Cassazione ribadisce che «in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo senza l’osservanza delle fasce orane, fissate nella relativa zona da ordmanza del smdaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di opposizione deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo come quello consistente nella violazione dell’obbligo di istituire zone d parcheggio gratuito e libero m prossimita di aree in. cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento»
L’opposizione quindi non può che ritenersi fondata Si deve premettere che sia il legislatore, he la costante giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative attribuisce al Giudice di Pace il potere O di disapplicazione del provvedimento presupposto, mtegrativo della norma., in base alla cjuale, si e irrogata la sanzione, con riferimento alla sua legittimità e con esclusione del merito A conferma di tale onentamento il Giudice di Pace, quale giudice ordinario, titolare di una giurisdizione piena ed esclusiva ai sensi della legge 689/SI, è tenuto ad applicare gli atti amministrativi solo dòpo aver effettuato il controllo di legittimità degli stessi,, ai sensi dell’art. 5 della legge 20/03/1865 n.2248. Nel caso di specie all’opponente sono state addebitate due contravvenzioni per violaziom di norme del C d S, non esibite e depositate in documentazione originale dalla resistente e rimaste prive di prova certa, con cui a dire degli accertaton, neanche identificabili, in una occasione sostava col veicolo discostato dal margine della carreggiata senza indicare precisamente quale e in altra occasione sostava senza esporre il titolo di pagamento, il tutto come riportato in copie meccanizzate non conformi ai presunti originali non depositati in atti Pertanto, sulla base di quanto esposto, si deve rilevare che la prima sanzione e priva di motivazione e riferimenti atti ad individuare il luogo dell’infrazione, mentre la seconda sanzione commmata è conseguente alla violazione di una norma che, ai sensi dell’art 7 del relativo Decreto Legislativo, presuppone un provvedimento del Comune, con il quale vengano individuate le aree destinate a parchcggio con custodia o controllo del tempo di sosta. Tale provvedimento comunale non può, mque in violazione dei commi 6 ed 8 dell’art. 7 deI Cd.S., in quantoil comma lui . che “Le . aree destinate al parcheggio’ devono. essere ubicate fuori della cane ggiata e mque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del tafflco” e,nel caso ,ecie, ijg evidente che gli : spazi destinati a parcheggio sono stati. predisposti • invece, ternodeiia:carreggiata e con notevole restringimeùto ddia stessa sia s destra. che a sinistra. re, li iìkcessivocommi 8, stabilisce che su•part e della stessa area destinata al parcheggio a
mento o sa altra parte nelleimmediattvicinanze Cernw deve ‘nservare una adeguata area
• a:pàrcheggjò gratùito1.rispettivamente sen±a custodia o senza dispositivi di controlla di a della sosta!” Nel caso di specie, nsulta evidente, oltre che fatto notono, che il Comune di li non ha ottàùperato atale noti esistendò alcuna zona destinata a gratuito e libero Ìeggio,:’i*neiiastessa area neileimmediate vicinanze. Pertanto alla Luce delle palesi ziòni di norme dettate» dal’ Cds ‘ed omissioni addebitàbili proprio alla P.A. resistente in danno corrente, in quanto il Comune di: Napoli risulta pretendere dagli automobilisti il pagamento per sta pena relative contravvenzioni: senza. alla normativa e costante giurisprudenza in ria e dare per primo il buon esempio di trasparenza e legalita sul punto, il ncorso proposto re fondato e legittimo Inoltre il presunto trasgressore ha proposto ricorso anche perché ritiene ittha:la delibera coù:laquale.sonoÌtati:.predisposti,dal Comune di Napoli glispazi di ieggio a pagamento laddove e stata accertata la violazione, che chiede dichiararsi nulla ed missibile, nonche ingiusta e contraria alla legge, la condotta della P A resistente causa di danni giudizi ai sui diritti Come detto l’opposizione è fondata e va accolta Lo scrivente si attiene a to stabilito dalla normativa e gzunsprudenza vigente e rileva che la sanzione comminata dal male incaricato dalla P A resistente consegue solo alla sosta del veicolo senza esposizione del p di pagamento, in una zona dove le arie di sosta a pagamento non potevano esser predisposte e avano corrispondenti aree di sosta gratuite come’ previsto per legge, infatti dalle difese ed fnom del ncorrente appare che detti spazi di sosta siano stati predisposti all’interno della pggiata con restringimento della stessa ed in palese violazione di legge per mancata bsposizione anche di altrettanti proporzionati spazi per la sosta gratuita, imponendo un ‘ingiusto llo e limitando i diritti degli automobilisti Ne consegue, quindi, l’mfondatezza ed nullità del ile opposto a causa della mancata istituzione di parcheggi gratuiti nelle vicinanze delle aree di
m cui si richiede il pagamento del ticket, previa disapplicazione della presupposta tieralordmanza istitutiva dei parcheggi a pagamento per avere proprio la P A opposta ignorato lato il disposto dell’articolo 9 della legge n 3 17/67, la relativa normativa del Cds in materia ed icipi costituzionali, non essendo stati previsti, cosi come in tutta la atta, parcheggi liberi nelle diate vicinanze di tutte le strisce blu a pagamento Inoltre l’istituzione solo di strisce blu per sta a pagamento viola le regole di imparzialita, correttezza e buona amministrazione alle quali vizio della funzione amministrativa deve ispirarsi (Cass. civ. Sez. Unite n. 500/1999), ledendo resse legittimo dell’interessato individuato nell’affidamento ed aspettativa che il cittadino (te nella Pubblica Amministrazione. Sicuramente la lesione di questa posizione è meritevole di
i giuridica, quindi configura in capo al Comune di Napoli una responsabilità da illecito
fiano ex ari 2043 c;c.. “Rispetto al giudizio risarcitorio per lesione di interessi legittimi da
e della p.a, non è ravvisabile una pregiudizialità necessaria del giudizio di annullamento,
l l’illegittimità del provvedimento, quale elemento costitutivo dell ‘illecito, essere 1tamne conosciuta dal G. O. (nelle materie diverse da quelle riservate alla giurisdizione piena
clusiva del G.A. ex d.lg.31 maggio 1998 m80) aifini e nei limiti della disapplicazione dell’atto io” (Cass. civ., Sez.Un., 22/07/1999, n.500), per cui ex art. 2729 c.c.risulta la lesione della ione meritevole di tutela dell’interessato per la sola illegittimità accertata dell’ordinanza
cale che viola i diritti dei cittadini e la normativa vigente, come, altresì, anche l’elemento jettivo dell’illecito aquiliano della pubblica amministrazione, per aver violato le regole di frzialità, di correttezza e di buona amministrazione (ari 97 Cost.). Nella fattispecie va ritenuto istente il nesso di causalità tra l’atto illegittimo ed la punizione comminata con la ravvenzione ed il danno al ricorrente, da intendersi come solo ed unico danno non patrimoniale subito dall’attore. Orbene, l’inosservanza delle norme stesse che minimizzano il rischio,
I inosservanza delle regole di imparzialità di correttezza e di buona amministrazione (ad. 97
costituisce, di per sé, il nesso causale tra il fatto vietato ed il rischio che le nonne volevano
Di fronte ad evento di tale complessità e di grande rilievo sociale, come quello dell’esercizio
f amministrativa dell’Autorità Pubblica, al cittadino risulta gravoso, se non impossibile,
dare la prova che l’illegittimità dell’atto amministrativo sia causa adeguata o “conditio sine
[ al prodursi del danno ingiusto. Consegue per quanto sopra detto che, la violazione
tnorme di legge e delle règòli à dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità, preordinate ad evitare l’evento dannoso, configura la piena responsabilità in capo a chi tale violazione
perpetrato. Nella specie, la violazione della Legge 241/90 e della normativa del C.d.S., accertate, costituiscono il nesso causale tra l’allo illegittimo e l’evento dannoso derivato ai destinatari
stesso. Nella specie, quindi, va risarcito il danno di natura patrimoniale consistente che il cittadino,
nella fattispecie, la cittadina si è dovuta rivolgere ad un avvocato per difendersi, sostenendo impegno personale e spese, anche se le stesse non anticipate e potenzialmente dovute
l’anticipazione formulate ex-art. 93 c.ps. (cfr.richiesta in: diciassettesimo ultimo rigo della
facciata del ricorso)E pertanto le spese vanno liquidate in € 0,46 per spese; € 45,00 per diritti
111,03 per onorari oltre. c.a.p. e i.v.a., quest’ultima se documentata con fattura e non detraibile.dal beneficiano degli, importi.
Dispositivo di sentenza
Il Giudice di pace
Accoglie l’opposizione e condanna la Pubblica Amininis – ne alle spese come quantificate
liquidate in mothi.
Napoli, 22 ottobre 2007- .
il Giudice
multe per strisce blu ricordati la questione delle aree libere (v. appunti di sentenze)
strisce blu come erba cattiva trovo giusto opporci in tutti i modi alle troppe strisce blu che stanno per il momento risollevando solo i bilanci comunali, ma i nostri diritti dove sono andati a finire la città è anche nostra ed è giusto che possiamo viverla senza spendere nulla, ci manca solo che ci fanno pagare gli ingressi anche ai parchi comunali e stiamo a posto!!!
ILLEGITTIMITA’ DELLE STRISCE BLU Inmateria si vedano alcuni importanti princìpi ed alcune definizioni contenute nel C.d.s. nel suo regol. di Attuazione ed esecuzione (d.P.R. 495/92): – art. 12 delle Preleggi ()nell’applicare una legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore; – art. 3, comma 1: vedansi le definizioni di PARCHEGGIO (deve essere fuori dalla carreggiata), di CARREGGIATA, di CIRCOLAZIONE e di SOSTA; – art. 140, comma 3 (strisce di corsia)(d.P.R. 495/92); – art. 141 comma 1 (strisce di margine della carreggiata)(d.P.R. 495/92); – ART. 7, comma 6 (C.d.S.) – il suo testo storico affermava che le arree di parcheggio devono trovarsi POSSIBILMENTE fuori dalla carreggiata. La parola possibilmente è stata abrogata con D.Lgs. n. 360 /1993. Se il legislatore avesse voluto consentire la loro collocazione sulla carreggiata avrebbe eliminato l’intero primo inciso del comma 6. GIURISPRUDENZA : NB. CASS. CIV. sez. 2, sent. n. 22036 del 02/09/2008: la quale afferma che la differenza fra SOSTA e PARCHEGGIO sta nell’elemento TOPOGRAFICO della sosta dei veicoli – che nel caso del PARCHEGGIO, E’ UN’AREA ESTERNA ALLA CARREGGIATA.