Studente disoccupato e diritto al danno da ridotta capacità lavorativa
Con separati atti di citazione L.F. e L.A., premesso che in data
10.8.1993 si trovavano a bordo di un’autovettura condotta dal
proprietario T.D. ed assicurata con la Tirrenia assicurazioni spa in
l.c.a., esponevano che al chilometro 999+200 della s.s.16 l’auto finiva
fuori strada ed esse riportavano lesioni personali. Ciò premesso,
convenivano in giudizio il T., la Tirrena in l.c.a. e la RAS, quale
impresa designata dal FGVS, per ottenere il risarcimento dei danni
subiti. In esito ai giudizi riuniti, in cui si costituivano la RAS
eccependo la carenza di legittimazione passiva ed interveniva la Nuova
Tirrena, ora Groupama, quale cessionaria della Tirrena, il Tribunale di
Taranto accoglieva le domande attrici. Avverso tale decisione proponeva
appello la Nuova Tirrena ed in esito al giudizio la Corte di Appello di
Lecce con sentenza depositata in data 26 gennaio 2009 riformava
parzialmente la decisione impugnata. Avverso la detta sentenza L.F. e
L.A. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre
motivi. Resiste con controricorso la Groupama, la quale ha altresì
depositato memoria difensiva ex art.378 cpc… omissis … La censura è
infondata alla luce dell’orientamento, ormai consolidato della
giurisprudenza di legittimità, quanto al governo probatorio in tema di
rappresentanza processuale delle persone giuridiche. Ed invero, le
Sezioni Unite hanno statuito a riguardo il principio di diritto secondo
cui la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha
l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente
si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale
rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza
processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto,
poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere
rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e,
quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il
potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica
non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di
riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la
contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia
tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa
accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal
rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha
dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia
anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo
alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa. (Sez.
Un. ord. 20956/07). Giova aggiungere che nel caso di specie la società
assicuratrice ha comunque esibito copia autentica della procura notarile
a confutazione delle contestazioni mosse dalle appellate (…).