Studente muore in un incidente: sì al danno patrimoniale futuro solo se il genitore prova che il giovane, dopo la laurea, l’avrebbe aiutato economicamente
Niente danno patrimoniale futuro al genitore che
perde due figlie studentesse in un incidente, se non fornisce almeno un
indizio presuntivo per cui, una volta laureate, le ragazze gli
avrebbero dato un aiuto economico. Il danno biologico agli eredi della
vittima va calcolato sulla durata effettiva della vita del defunto. È
quanto emerge dalla sentenza 23053/09 della Cassazione.
Il caso
Nel tragico impatto fra due auto
su una strada provinciale perdono la vita quattro persone, di cui due
sorelle, entrambe universitarie. Tra le voci di danno liquidate alla
madre, tuttavia, non figura il danno patrimoniale futuro: non risulta
provato – spiegano gli “ermellini” – il presupposto di fatto in base al
quale dovrebbe fondarsi l’aspettativa di sostegno economico della
signora nei confronti delle ragazze decedute. Di fronte alla situazione
di obiettiva difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro per i
giovani, correlata alle attuali condizioni economiche e sociali –
osservano – la madre si limita a configurare una situazione familiare
“futuribile”, con le figlie che una volta laureate e “sistemate” le
danno una mano, ma non offre alcun elemento valido a suffragare la sua
tesi. Una delle due ragazze muore alcune ore dopo il sinistro, in tempo
per acquisire il diritto al risarcimento del danno biologico e
trasmetterlo alla madre. E quando l’erede chiede il ristoro “iure
successionis” è errato sostenere che l’ammontare del danno vada
calcolato sulla durata probabile dell’esistenza del defunto: il
parametro è la durata effettiva. Infine, il danno morale: va apprezzato
in via equitativa dal giudice del merito in base ai consolidati
principi di quantificazione anche dopo il nuovo riferimento al diritto
all’integrità psico-fisica.