Subappalto: legittima la rivalsa dei dipendenti verso il committente
– La sentenza attualmente impugnata rigetta l’appello della C.G. & APPALTI – CO. G. & AP. s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 662/07, con la quale, in accoglimento della domanda principale di A.R.:
1) è stata affermata ex art. 1676 c.c., la responsabilità della società CO. G. & AP., in qualità di committente dei lavori in subappalto per opere di ricostruzione dell’Ospedale civile Villa Malta di Sarno; 2) è stato disposto l’annullamento del licenziamento dell’ A. intimato dalla datrice di lavoro Panico Costruzioni s.r.l. per giustificato motivo oggettivo; 3) è stata ordinata la reintegrazione del lavoratore nel precedente posto di lavoro; 4) è stata pronunciata condanna solidale delle due suddette società al risarcimento pregresso, con diritto di rivalsa della società CO. G. & AP. nei confronti della società Panico Costrizioni (rimasta contumace).
La Corte d’appello di Salerno, per quel che qui interessa, precisa che:
a) innanzi tutto deve essere respinto il primo motivo di appello della società CO. G. & AP., nel quale si ribadisce l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
b) va sottolineato che l’azione intrapresa ha come oggetto principale l’impugnativa del licenziamento intimato in data 8 aprile 2003 per giustificato motivo oggettivo (legato alla fine della fase di lavorazione delle opere edili), mentre solo in subordine il lavoratore ha proposto domanda di condanna al pagamento di “contenuti emolumenti, dovutigli per indennità sostitutiva del preavviso e per il t.f.r.”;
c) ai fini dell’art. 414 cod. proc. civ., con riguardo alla domanda principale, la mancata specificazione del contratto collettivo e la mancata produzione dei conteggi analitici hanno scarso rilevo, sicchè il ricorso si deve considerare pienamente valido;
d) neppure il secondo motivo di appello deve essere accolto, perchè è da escludere che non vi sia stata un’adeguata tutela, in primo e in secondo grado, del diritto di difesa della società appellante, derivante dalla mancata escussione dei testi ammessi in primo grado;
e) la decisione del Tribunale sul punto deriva dal fatto che non è stata data prova idonea della rituale citazione dei testi, dopo ben tre rinvii disposti per consentirne l’escussione;
f) nè la tardiva esibizione in appello dell’originale della suddetta citazione può avere alcuna influenza al riguardo, considerato che il provvedimento del Tribunale risponde anche alla logica di non assecondare atteggiamenti dilatori delle parti, logica particolarmente importante nel rito del lavoro;
g) anche il terzo motivo di appello va respinto perchè con esso si sostiene che nella specie non sarebbe applicabile l’art. 1676 cod. civ. – norma che riguarderebbe solo il rapporto committente – appaltatore e che non sarebbe estensibile al subappalto – ma tale tesi è del tutto smentita dalla giurisprudenza di legittimità;
h) le spese del presente grado vanno compensate, in considerazione della peculiarità del rapporto e dell’incertezza del quadro probatorio.
2.- Il ricorso della C.G. & APPALTI – CO. G. & AP. s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi;
resiste, con controricorso, A.R..
La Panico Costruzioni s.r.l. non svolge attività difensiva.
Le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.