Successioni, il legittimario sospetta che il "de cuius" finse la compravendita immobiliare: sì all’azione di riduzione anche senza l’inventario
Successioni: si sospetta che il de cuius abbia
mascherato da compravendita immobiliare una donazione indiretta nei
confronti di una Srl. Dopo la morte della donna scende in campo
l’erede. Ma bisogna fare attenzione perché se la simulazione è fatta
valere dal legittimario totalmente pretermesso dall’eredità
quest’ultimo agendo come terzo non è tenuto alla preventiva
accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Lo ricorda la
seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 240/10.
E’ stato accolto, nella specie,
il ricorso di un erede contro la sentenza della Corte d’appello di
Roma: sbaglia il giudice del merito quando afferma che l’uomo quale
chiamato all’eredità non nel possesso dei beni, non aveva effettuato
l’inventario nel termine di legge, per cui, essendo erede puro e
semplice, non poteva esercitare l’azione di riduzione di donazioni e
legati fatti a soggetti non chiamati come coeredi. Gli “ermellini”
ricordano la giurisprudenza di legittimità in tema di esercizio
dell’azione di riduzione di cui all’articolo 546 Cc: la Suprema corte
ha avuto modo di affermare più volte che il legittimario pretermesso è
chiamato alla successione per la morte del de cuius, potendo acquistare
i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione.
Pertanto, la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con
beneficio d’inventario stabilita dall’articolo 564 comma 1 Cc per
l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario
che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione
testamentaria o per delazione ab intestato) e non anche per il
legittimario totalmente pretermesso dal testatore. Insomma: condizione
fondamentale per richiedere la riduzione delle donazioni o delle
disposizioni lesive della porzione di legittima è soltanto quella di
essere tra le persone indicate dall’articolo 557 Cc, e cioè di
rivestire la qualità di legittimario. Infatti, il legittimario
totalmente pretermesso dall’eredità, che impugna per simulazione un
atto compiuto dal de cuius a tutela del proprio diritto alla
reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e
non in veste di erede, condizione che acquista solo in conseguenza del
positivo esercizio dell’azione di riduzione.